Giudicato penale e doppio binario tributario: delega fiscale non precettiva (Cass. civ. Sez. V n. 20949 del 23.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio tributario il giudice non può desumere il superamento del c.d. doppio binario tra processo penale e processo tributario dal mero enunciato di una legge delega non ancora esercitata. Una disposizione di delega priva di contenuto precettivo non è idonea a fondare l’efficacia dirimente, nel processo tributario, della sentenza penale di assoluzione. L’efficacia di giudicato nel processo tributario della sentenza penale irrevocabile di assoluzione, perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, è prevista dall’art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000 e opera, per precisa scelta del legislatore e per il diverso contenuto probatorio, solo se la decisione sia stata pronunciata in seguito a dibattimento, con esclusione della sentenza del giudice per le indagini preliminari, ancorché divenuta definitiva e recante la formula “perché il fatto non sussiste”.
Il Fatto
La vicenda trae origine da avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società per il recupero di imposte erariali relative agli anni 2014 e 2015. Gli accertamenti scaturivano da un’indagine della Guardia di Finanza che aveva rilevato l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, con conseguente instaurazione di un procedimento penale a carico del legale rappresentante della società.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso della contribuente. L’appello dell’agenzia delle entrate veniva respinto dalla Commissione tributaria di secondo grado, che attribuiva efficacia dirimente alla sentenza di non luogo a procedere pronunciata dal giudice dell’udienza preliminare e divenuta irrevocabile. L’Agenzia proponeva quindi ricorso per cassazione, articolando due motivi, cui resisteva la contribuente con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censurava la violazione degli artt. 76 e 77 Cost. e dell’art. 20, comma 1, lett. a), n. 3), legge n. 111/2023, per avere la Commissione regionale fondato l’intera decisione su una norma di delega fiscale, di fatto priva di attitudine applicativa. Il secondo motivo denunciava la violazione dell’art. 20 d.lgs. n. 74/2000 e dell’art. 654 c.p.p., richiamando il principio consolidato secondo cui, nel processo tributario, non è direttamente invocabile la formazione del giudicato penale, poggiando i due processi su sistemi probatori diversi.
La Corte ha ritenuto entrambi i motivi ammissibili e fondati. Al momento dell’emissione della sentenza impugnata, l’art. 20, comma 1, lett. a), n. 3), legge n. 111/2023 conteneva una pura e semplice delega al Governo non ancora esercitata. In difetto di precettività, il giudice tributario non poteva trarre da una delega la definitiva conclusione del superamento del sistema del doppio binario penale-tributario, accordando efficacia dirimente alla sentenza penale antecedentemente all’entrata in vigore di un’espressa norma delegata.
La delega era poi stata esercitata mediante l’introduzione dell’art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000. La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza secondo cui tale disposizione, che riconosce efficacia di giudicato nel processo tributario alla sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione, non trova applicazione, per precisa scelta del legislatore e per il diverso contenuto probatorio, nel caso in cui sia stata pronunciata dal giudice per le indagini preliminari una sentenza divenuta definitiva, ancorché recante la formula “perché il fatto non sussiste” (Sez. 5, n. 1144 del 16/01/2025, Rv. 673691-01).
Ne è conseguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame e regoli definitivamente tra le parti le spese di lite, comprese quelle del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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