Gruppo di fatto e attribuzioni patrimoniali tra società: liberalità e inerenza (Cass. civ. Sez. 5 n. 1271 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esistenza di un gruppo societario di fatto non può desumersi dalla mera comunanza della compagine sociale o dalla garanzia personale prestata da un socio, ma esige la prova dell’esercizio di un potere di direzione e coordinamento mediante il compimento di atti gestionali. L’attribuzione patrimoniale gratuita, senza obbligo di restituzione, effettuata spontaneamente tra società appartenenti allo stesso gruppo assume, ai fini fiscali, natura di liberalità, non rilevando la distinzione civilistica tra atti a titolo gratuito non liberale e liberalità; l’onere sopportato dalla società donante è deducibile solo se risultano rispettati i limiti dell’art. 100 del d.P.R. n. 917 del 1986. Nel processo tributario l’onere di impugnazione specifica richiesto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, norma speciale rispetto all’art. 342 c.p.c., è assolto anche quando l’Amministrazione finanziaria ribadisca in appello le ragioni poste a sostegno della legittimità dell’atto impugnato.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava alla società, dedita alla locazione di immobili, un avviso di accertamento per il maggior reddito conseguito nell’anno 2009, in relazione a plusvalenze da cessioni immobiliari non dichiarate. I proventi erano stati utilizzati per estinguere i debiti di altra società avente la stessa compagine sociale, e le somme erano state contabilizzate quali “altri oneri straordinari”. L’Ufficio qualificava l’operazione come attribuzione liberale priva di inerenza, mentre la società assumeva trattarsi di esborso necessitato, nell’ottica del gruppo societario di fatto e, comunque, di un finanziamento.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva i ricorsi della società e dei soci, ritenendo sussistente il gruppo di fatto. La Commissione Tributaria Regionale, rigettato l’appello dell’Ufficio, confermava la decisione; l’Amministrazione finanziaria proponeva quindi ricorso per cassazione, cui resistevano società e socia con controricorso e ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte di legittimità, trattati congiuntamente i due motivi del ricorso principale, ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità sollevata dalle contribuenti, osservando che le censure dell’Ufficio attengono a violazioni di diritto e non già a una rivalutazione del materiale probatorio.
Nel merito, la Corte ha affermato che la sussistenza di un gruppo societario richiede la prova dell’esercizio di un potere di direzione e coordinamento, desumibile dal compimento di atti gestionali; prova che la CTR non aveva fornito, non essendo stati allegati né gli indici formali di cui agli artt. 2497 ss. cod. civ. né un vincolo negoziale tra le società. La comunanza dei soci e la garanzia personale prestata da un amministratore non costituiscono elementi sufficienti.
Quanto all’inerenza, la Corte ha rilevato che la dazione di somme in favore della società beneficiata, che aveva comportato la liquidazione della società cedente, non risultava sorretta da alcun interesse della stessa né da un interesse del preteso gruppo, essendo chiaramente individuabile solo l’interesse dei soci a evitare il dissesto. L’operazione, priva di obbligo di restituzione e senza traccia di un accordo di prestito, è stata qualificata come liberalità, con conseguente deducibilità dell’onere nei limiti dell’art. 100 del d.P.R. n. 917 del 1986, in conformità al precedente citato Cass. sez. V, 28.5.2024, n. 14925.
La Corte ha anche esaminato i motivi del ricorso incidentale. Ha ritenuto infondato il motivo sulla nullità della sentenza per violazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, richiamando il principio, già affermato da Cass. sez. VI-V, 5.10.2018, n. 24641 e ribadito da Cass. sez. V, 19.9.2024, n. 25191, secondo cui l’Amministrazione, ribadendo in appello le proprie ragioni, assolve comunque all’onere di impugnazione specifica. Ha inoltre escluso la rilevanza delle censure relative alla motivazione degli avvisi e alla novità delle eccezioni, trattandosi di nuove tesi giuridiche che non ampliano l’oggetto del giudizio.
In accoglimento del ricorso principale, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, perché proceda a nuovo esame; le ricorrenti incidentali sono state assoggettate al pagamento del c.d. doppio contributo.
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Nota della Redazione
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