Pensione privilegiata abrogata per il personale civile e termine quinquennale (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 38 del 27.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento giudiziale della dipendenza da causa di servizio, reso in una controversia sull’equo indennizzo, non estende i suoi effetti alla domanda di pensione privilegiata, che resta soggetta ai propri termini e presupposti. La pensione privilegiata ordinaria è abrogata, per il personale civile, dall’art. 6 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con eccezione dei soli comparti sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, nella quale non rientra la polizia locale. Per il regime transitorio sono fatti salvi i soli procedimenti in corso al 6 dicembre 2011 e quelli per i quali, a tale data, non era ancora scaduto il termine quinquennale di presentazione della domanda. La domanda presentata oltre il quinquennio dalla cessazione dal servizio, o dalla manifestazione della menomazione, è intempestiva e, in ogni caso, inammissibile per intervenuta abrogazione dell’istituto.

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente alla polizia municipale con grado di maresciallo maggiore, ha prestato servizio fino al pensionamento per dimissioni volontarie, maturato nel 2010. Per le patologie cardiovascolari contratte ha chiesto al Comune il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, con contestuale richiesta di equo indennizzo e di pensione privilegiata. Il comitato di verifica ha negato la dipendenza; il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, ha accolto il ricorso riconoscendo la dipendenza da causa di servizio e la spettanza dell’equo indennizzo nella misura corrispondente alla categoria ascritta.

A seguito di quel riconoscimento il ricorrente ha presentato all’INPS, alcuni anni dopo, la domanda di pensione privilegiata. L’Istituto l’ha rigettata per intempestività, rilevando il superamento del termine perentorio quinquennale. Il ricorrente ha adito la Corte dei conti chiedendo l’accertamento del proprio diritto alla prestazione.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge anzitutto l’istanza di declaratoria di contumacia dell’INPS, perché l’Istituto si è ritualmente costituito in giudizio. Nel merito il ricorso è infondato. La Sezione applica l’art. 6 d.l. n. 201/2011, che ha abrogato l’istituto della pensione privilegiata nei confronti di tutto il pubblico impiego, con la sola eccezione del personale dei comparti sicurezza, difesa, soccorso pubblico e vigili del fuoco. In tale platea non sono inclusi i componenti della polizia locale, quali i vigili urbani: il ricorrente non può quindi invocare l’istituto.

Quanto al regime transitorio, la Corte richiama la circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 32934 del 6 agosto 2012, secondo cui sono fatti salvi i procedimenti avviati entro il quinquennio dalla cessazione, purché riferiti a rapporti di lavoro cessati entro l’entrata in vigore della normativa. Il ricorrente è cessato dal servizio nel 2010, le patologie sono state diagnosticate nello stesso anno e la domanda di pensione privilegiata è stata presentata solo nel 2022: essa è dunque intempestiva, per superamento del termine quinquennale previsto dall’art. 14 della legge n. 274/1991, come interpretato dalla Corte costituzionale n. 323 del 2008, che ha fissato la decorrenza dalla manifestazione della malattia quando questa insorga dopo i cinque anni dalla cessazione.

La Corte esclude che la sentenza del giudice del lavoro sulla causa di servizio possa valere come giudicato sulla tempestività della domanda di pensione. L’accertamento della dipendenza è presupposto comune a equo indennizzo e pensione privilegiata, ma le due controversie sono devolute a giudici diversi: la prima al giudice del rapporto di lavoro, la seconda al giudice delle pensioni. Richiamando la giurisprudenza di legittimità e contabile, la Sezione ribadisce che la questione sull’equo indennizzo appartiene al giudice del lavoro, perché afferisce al rapporto di impiego e non a quello previdenziale, con esiti e finalità distinti dalla pensione privilegiata.

Quanto alle eccezioni di illegittimità costituzionale e di contrasto con la normativa comunitaria, la Corte le ritiene infondate, richiamando la Corte costituzionale n. 20 del 2018, che ha dichiarato legittima l’abrogazione dell’istituto per i dipendenti pubblici civili. Il regime speciale rispecchia la peculiarità dei comparti individuati, per il più elevato livello di rischio connesso al servizio e per la mancanza di una specifica tutela assicurativa contro gli infortuni. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite in favore dell’INPS.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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