Giudicato sui rapporti di durata e limite della sopravvenienza normativa (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15064 del 05.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei rapporti giuridici di durata e nelle obbligazioni periodiche che ne costituiscono il contenuto, il giudicato che accerta una fattispecie attuale esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione. L’autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti a una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, con il solo limite di una sopravvenienza di fatto o di diritto che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento. Il giudicato esterno, provvisto di vis imperativa e indisponibilità per le parti, va assimilato agli elementi normativi: la sua interpretazione segue l’esegesi delle norme e gli eventuali errori sono sindacabili in sede di legittimità sotto il profilo della violazione di legge.

Il Fatto

La ricorrente, già assunta come lettore di madrelingua straniera con contratti a termine, aveva ottenuto il riconoscimento della natura a tempo indeterminato del rapporto e, in un successivo giudizio, la condanna dell’Università al pagamento di differenze retributive per il periodo fino al 31 dicembre 2008, quantificate assumendo come riferimento il trattamento del ricercatore confermato a tempo determinato. Nel nuovo giudizio la ricorrente ha chiesto l’applicazione del medesimo criterio anche per il periodo 1° gennaio 2009 – 31 dicembre 2017.

Il Tribunale di Bari ha respinto la domanda, escludendo che il precedente giudicato avesse affrontato la questione posta dalla norma di interpretazione autentica. La Corte d’appello di Bari ha confermato la decisione, riconoscendo solo gli interessi legali sulle differenze successive al 31 dicembre 2008. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione del giudicato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., e la nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. La Corte lo ritiene fondato, con assorbimento degli ulteriori motivi.

La Corte richiama anzitutto il principio per cui il giudicato esterno, in quanto assistito da vis imperativa, va assimilato agli elementi normativi. La sua interpretazione va condotta secondo l’esegesi delle norme, con conseguente sindacabilità in sede di legittimità degli errori interpretativi come violazione di legge. Sul punto richiama Cass. Sez. U. n. 11501 del 2008 e Cass. Sez. III n. 30838 del 2018.

Dall’ordinanza di questa Corte n. 17272 del 2016 emerge che la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 2164 del 2013 aveva escluso l’applicazione dell’art. 26, comma 3, legge n. 240 del 2010 anche per il periodo successivo al 1° novembre 1994, in virtù del consolidamento della situazione antecedente. Tale affermazione non era stata impugnata. Il giudicato formatosi copre quindi anche quel profilo.

La Corte giudica non conforme al canone dell’interpretazione letterale il convincimento della sentenza impugnata, secondo cui le pronunce precedenti avevano ritenuto inapplicabile la norma solo in relazione all’eccezione di estinzione ope legis, senza affrontare la portata sostanziale della disposizione.

Trova dunque applicazione il principio per cui, nei rapporti di durata, l’autorità del giudicato esplica efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con il solo limite di una sopravvenienza che muti il contenuto materiale del rapporto. Alla data di definizione del giudizio di rinvio la norma di interpretazione autentica era già intervenuta nel senso della sua inapplicabilità. Segue la cassazione della sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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