Esecuzione della sentenza impugnata non integra cessazione della materia del contendere (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8014 del 26.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’adeguamento della graduatoria di istituto in esecuzione della sentenza di primo grado e la successiva stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, avvenuta dopo la proposizione dell’appello, non integrano una causa di cessazione della materia del contendere, quando l’amministrazione appellante continui a insistere sulle domande originarie. La cessazione della materia del contendere postula che fatti sopravvenuti abbiano fatto venir meno le ragioni di contrasto tra le parti e reso incontestato il venir meno dell’interesse alla pronuncia di merito, con conclusioni conformi delle parti. Il giudice non può dichiararla d’iniziativa, né per avere una parte allegato fatti astrattamente idonei a privare essa e il contraddittore dell’interesse alla pretesa, se l’altra parte ha manifestato nelle conclusioni la volontà di ottenere una decisione sul merito.
Il Fatto
La lavoratrice aveva ottenuto dal Tribunale di Sassari il riconoscimento del diritto all’inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto per l’insegnamento nelle classi della scuola secondaria. L’amministrazione scolastica aveva proposto appello. Nelle more del giudizio, in esecuzione della sentenza di primo grado, era stato stipulato con la lavoratrice un contratto di lavoro a tempo indeterminato, con clausola risolutiva espressa condizionata alla sussistenza di un valido titolo di accesso in graduatoria.
La Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere, rigettando l’eccezione di acquiescenza. Le amministrazioni hanno proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi; la lavoratrice ha resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
Il ricorso principale è stato accolto per il profilo dell’insussistenza di un fatto idoneo a privare le parti dell’interesse alla conclusione del giudizio. La Corte ha osservato che l’adeguamento della graduatoria in dipendenza della statuizione del primo giudice e la stipula del contratto successiva alla proposizione dell’appello possono risultare fondati sulla mera volontà di evitare pregiudizi all’amministrazione rimasta soccombente in primo grado, e come tali non sono idonei a integrare ex se una causa di cessazione della materia del contendere. Richiamando Cass. 14368/14, 1963/12, 16460/2004, la Corte ha ribadito che la cessazione della materia del contendere si produce per effetto della sopravvenuta carenza d’interesse alla definizione del giudizio.
La Corte ha precisato che essa postula che siano accaduti fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l’effettivo venir meno dell’interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito (così Cass., Sez. 2, n. 30251 del 31/10/2023). L’attuazione del dictum di primo grado mediante stipula del contratto non vale dunque a integrarla, poiché questa costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d’essere sostanziale della lite e può essere dichiarata solo se i contendenti si diano reciprocamente atto del mutamento della situazione controversa, sottoponendo al giudice conclusioni conformi. Nel caso di specie tale reciprocità era incontrovertibilmente mancata, come emergeva dalle conclusioni degli appellanti riportate nella stessa sentenza impugnata.
La Corte ha poi escluso che il giudice possa, senza pronuncia extra petita, dichiarare cessata la materia del contendere per avere una parte allegato fatti astrattamente idonei a privare essa e il contraddittore dell’interesse alla pretesa, quando nelle rispettive conclusioni uno dei contendenti abbia insistito sulle domande originarie, manifestando la determinazione di ottenere una decisione sul merito (Cass. n. 11813/2016, n. 16886/2015, n. 23289/2007, n. 27460/2006, n. 6395/2004, n. 8478/2003, n. 12090/2002, n. 4127/2002, n. 9949/2001, n. 13401/2001, n. 8607/2000).
Quanto al ricorso incidentale condizionato, la Corte lo ha dichiarato inammissibile, perché ripropone l’eccezione di acquiescenza senza indicare alcuno dei vizi dell’art. 360 cod. proc. civ. e con argomenti formulati a critica libera, privi di specificità e diretta riferibilità al decisum. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Cagliari in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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