Denunzia di vizi limitata a parte della fornitura e sindacato di legittimità (Cass. civ. Sez. 2 n. 13068 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La deduzione di un vizio di motivazione o di una violazione di legge che, in realtà, solleciti una mera rivalutazione del materiale probatorio e degli accertamenti in fatto compiuti dal giudice di merito è inammissibile in sede di legittimità. In particolare, la valutazione della riferibilità di una denunzia di vizi ai sensi dell’art. 1495 c.c. a una sola parte della fornitura, anziché all’intera merce, integra un apprezzamento riservato al giudice di merito, non sindacabile in Cassazione. Ne consegue che, una volta esclusa l’operatività della garanzia per l’intera fornitura, restano assorbiti i motivi di ricorso che da tale premessa facciano logicamente discendere ulteriori conseguenze sul piano del quantum debeatur.
Il Fatto
La società acquirente di una fornitura di pellicola in pvc per la protezione dell’acciaio convenne in giudizio la società venditrice, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per i vizi del materiale. La venditrice eccepì il difetto di tempestiva denunzia e chiese il saldo del prezzo, chiamando in causa la propria assicuratrice.
Il Tribunale riconobbe la garanzia solo per una parte della merce, corrispondente a quella per cui era stata provata la denunzia dei vizi, e la Corte d’appello confermò tale impostazione, riducendo però il danno. La società acquirente ha quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo che la denunzia dei vizi, contenuta in una e-mail, riguardava in realtà l’intera fornitura e non una sola partita di merce.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, ravvisandone la matrice comune nella statuizione relativa all’ambito di operatività della garanzia per vizi. La ricorrente, pur deducendo formalmente la violazione dell’art. 1495 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., mirava a ottenere una nuova valutazione del documento dal quale la Corte territoriale aveva desunto che la denunzia riguardasse esclusivamente la partita di pellicola contraddistinta da una specifica altezza.
La Corte ha chiarito che il giudice di merito non ha disconosciuto l’astratta idoneità del documento a impedire la decadenza, ma ne ha accertato la concreta riferibilità a una parte soltanto della fornitura. Tale operazione integra un apprezzamento in fatto, riservato al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità.
Ne deriva l’inammissibilità del primo motivo di ricorso, in quanto diretto a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio non consentita in cassazione.
Da tale conclusione discende l’assorbimento degli ulteriori motivi, tutti logicamente fondati sulla premessa — esclusa dalla Corte — dell’operatività della garanzia per l’intera fornitura, con conseguente rigetto del ricorso e condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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