Il giudicato esterno sulla insussistenza del credito preclude la revocatoria; la relativa eccezione richiede la produzione della sentenza con certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c. (Cass. civ. Sez. 3 n. 15922 del 23.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La parte che intende far valere un giudicato esterno ha l’onere di produrre copia della sentenza corredata di idonea certificazione di passaggio in giudicato ai sensi dell’art. 124 disp. att. c.p.c., quale elemento di certezza della stabilità degli effetti che esso realizza tra le parti. Non può, invece, invocare un giudicato proveniente da una sentenza di merito se la copia prodotta in giudizio è priva dell’attestazione del cancelliere. Il motivo di ricorso per cassazione che censuri l’erronea interpretazione di un siffatto giudicato è inammissibile, e i motivi dipendenti da tale censura sono carenti di interesse.
Il Fatto
Un soggetto, asserendo di essere creditore di altro soggetto per vizi e difformità di opere appaltate, proponeva azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ. avverso la costituzione di un fondo patrimoniale stipulata dal debitore. Il Tribunale accoglieva la domanda. La Corte d’appello, in riforma, rigettava la domanda, ritenendo che un precedente giudicato esterno avesse escluso l’esistenza del credito azionato, con la conseguente carenza del presupposto oggettivo dell’azione.
Avverso la sentenza d’appello il soccombente proponeva ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, deducendo la violazione degli artt. 345, 2901 e 2740 cod. civ., l’erronea interpretazione del giudicato e vizi di motivazione in ordine alla valutazione delle prove.
La Motivazione della Corte
La Corte di legittimità ha esaminato il primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 345 cod. proc. civ., ritenendolo inammissibile. Sul piano preliminare, ha osservato che la trattazione delle doglianze presuppone la verifica dell’eccezione di giudicato esterno sollevata dalla controparte, sulla quale la Corte territoriale aveva fondato la decisione di rigetto.
Ha quindi rammentato il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, per cui chi invoca un giudicato esterno deve produrre copia della sentenza corredata della certificazione di passaggio in giudicato ex art. 124 disp. att. c.p.c., essendo tale requisito elemento di certezza della stabilità degli effetti che il giudicato realizza tra le parti.
La Corte ha precisato che l’unica eccezione a tale onere ricorre quando la certezza del giudicato sia ricavabile dalla decisione della stessa Corte di cassazione, come affermato dalle Sezioni Unite n. 13916/2006 e da Cass. n. 5360/2009. In tal caso, per le sentenze della Corte di legittimità, il divieto di produzione di nuovi documenti di cui all’art. 372 cod. proc. civ. non risponde ad un reale interesse, non essendo operante per la Cassazione, che è tenuta per dovere d’ufficio alla conoscenza dei propri precedenti (cfr. Sez. 6-2, Ordinanza n. 16589 dell’11/06/2021).
Nel caso di specie, invece, il giudicato invocato proveniva dalla Corte d’appello e la copia prodotta in giudizio era priva della prescritta attestazione di passaggio in giudicato del cancelliere. Ne discende che la censura relativa all’erronea interpretazione di tale giudicato non era scrutinabile in sede di legittimità.
Conseguentemente, la Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo e ha ritenuto i restanti motivi carenti di interesse, essendo tutti collegati al giudicato di cui si deduceva l’erronea interpretazione. Ha dichiarato pertanto inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente alla refusione delle spese.
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Nota della Redazione
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