Motivazione apparente e omessa pronuncia su appello incidentale in materia tributaria (Cass. civ. Sez. V n. 21460 del 25.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di definizione agevolata della lite pendente, ai sensi degli artt. 6 e 7 d.l. n. 119/2018, il contribuente non può unilateralmente rideterminare la base imponibile indicata nel dispositivo della sentenza di primo grado, ancorché questa derivi da dati contabili estranei alla controversia: la sentenza del giudice di merito, pur errata, non è un mero errore materiale e fa stato fino alla sua riforma. La sua impugnazione non può essere sostituita da una autocorrezione del contribuente. È affetta da motivazione apparente, e dunque viziata ai sensi dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., la sentenza che assimili una società a cartiera con affermazioni generiche e assertive, senza confrontarsi con le controdeduzioni della parte, e che ometta di pronunciarsi sui motivi dell’appello incidentale dichiarandoli assorbiti.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate emetteva nei confronti di una società un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativi all’anno di imposta 2008, recuperando a tassazione fatture per operazioni ritenute inesistenti e costi non inerenti. La contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva parzialmente il ricorso limitatamente ai costi delle fatture per operazioni inesistenti.

Proposto appello dall’Ufficio e appello incidentale dalla società, nelle more la contribuente formulava proposta di definizione agevolata della controversia. L’Ufficio negava la definizione rilevando che il valore indicato era errato, perché calcolato su una base imponibile diversa da quella risultante dal dispositivo della sentenza di primo grado. La Commissione tributaria regionale rigettava l’appello incidentale e l’opposizione al diniego, accogliendo l’appello principale. La società ricorreva per cassazione con otto motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto i primi quattro motivi, trattati congiuntamente e dichiarati infondati. Richiamando la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. operata dal d.l. n. 83 del 2012, il giudice di legittimità circoscrive il sindacato sulla motivazione alla verifica del minimo costituzionale ex art. 111, comma 6, Cost., ravvisabile solo in presenza di motivazione totalmente mancante, meramente apparente o connotata da contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti. Nel caso concreto tale vizio non ricorre, avendo la Commissione regionale esplicitato le ragioni del proprio convincimento.

Quanto alla definizione agevolata, la Corte osserva che il rigetto dell’opposizione al diniego si fonda sull’insufficienza dei versamenti rispetto alla base imponibile riportata nel dispositivo della sentenza di prime cure. Se tale base deriva da dati contabili riferibili a un diverso periodo di imposta, oggetto di altro avviso di accertamento, ciò non integra un errore materiale, perché non si tratta di un importo estraneo alla decisione, ma di un vero e proprio vizio della motivazione della pronuncia di primo grado. Ne consegue che la contribuente non poteva correggere unilateralmente la decisione.

Manifestamente infondata è poi la dedotta violazione degli artt. 3, 53 e 97 Cost. e dell’art. 10 della legge n. 212/2000. La Corte richiama i presupposti del legittimo affidamento — apparente legittimità dell’attività dell’Amministrazione, buona fede del contribuente, sussistenza di circostanze specifiche e rilevanti — per escluderli nel caso, poiché il diniego consegue a una pronuncia giurisdizionale e non a un comportamento dell’amministrazione.

Il percorso argomentativo muta sui motivi quinto e ottavo, accolti. Il quinto censura la declaratoria di assimilabilità della fornitrice a una cartiera: la Corte rileva che la motivazione sul punto è meramente apparente, fondandosi su affermazioni generali e astratte e su un generico rinvio all’attività istruttoria della Guardia di Finanza, senza confrontarsi con le controdeduzioni della parte sull’effettività delle operazioni. L’ottavo motivo denuncia l’omessa pronuncia sui motivi dell’appello incidentale: la Corte esclude che possano assimilarsi a un rigetto implicito e qualifica come apparente e incomprensibile l’affermazione di assorbimento.

L’accoglimento del quinto e dell’ottavo motivo assorbe il sesto e il settimo. La sentenza è perciò cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria competente, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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