Giudicato tributario inter alios favorevole al terzo e limiti soggettivi (Cass. civ. Sez. V n. 31654 del 04.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
I limiti soggettivi del giudicato escludono l’efficacia dell’accertamento contro i terzi, ma non al loro favore, in applicazione del principio generale dell’art. 1306 cod. civ., secondo cui gli effetti della pronuncia operano secundum eventum litis. La sentenza resa inter paucissimos non ha effetto contro chi è rimasto estraneo al processo, ma può essere opposta da costui a chi ne è stato parte se ad esso favorevole. Il giudicato favorevole non opera ope iure: richiede che il terzo manifesti la volontà di fare proprio l’altrui accertamento, sollevando in giudizio la relativa eccezione. Tale regola, volta a prevenire contrasti tra giudicati, opera in via riflessa quando l’accertamento definitivo, reso nei confronti del creditore e favorevole al debitore non parte in quel giudizio, costituisce una pregiudizialità logica per la decisione della controversia.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise n. 233/1/2019, che aveva parzialmente accolto il suo appello. In primo grado i ricorsi riuniti della società contribuente e dei due soci erano stati interamente accolti; la sentenza d’appello faceva cadere solo la ripresa relativa alla polizza vita, confermando le restanti riprese. Oggetto del contendere erano tre avvisi di accertamento relativi all’anno di imposta 2008.

La questione decisiva riguarda la ripresa fondata sull’indeducibilità dei costi per operazioni inesistenti riferiti a una fattura emessa da una terza società, la presunta cartiera. Il giudice d’appello aveva fondato il proprio accertamento anche su una sentenza resa in un distinto giudizio tra l’Agenzia e la società fatturante, poi divenuta definitiva.

La Motivazione della Corte

I primi tre motivi di ricorso, trattati congiuntamente perché relativi alla stessa ripresa, sono dichiarati in parte inammissibili e in parte infondati. Il giudice d’appello aveva espresso una pluralità di statuizioni: quella basata sull’esito del giudizio penale, quella incentrata sull’accertamento compiuto nei confronti della società fatturante e, infine, un autonomo accertamento sull’esistenza dell’operazione.

La seconda statuizione è sufficiente di per sé a sorreggere l’annullamento della ripresa. Con ordinanza n. 28723/2023 la Corte aveva rigettato il ricorso dell’Agenzia contro la società fatturante, determinando il passaggio in giudicato della sentenza d’appello che aveva accertato l’esistenza dell’operazione economica oggetto della fattura. Alle pagine 4 e 5 del controricorso è riportata la pertinente motivazione della sentenza divenuta definitiva, prodotta con attestazione di conformità.

La Corte ribadisce che la circostanza che quella sentenza sia stata resa nei confronti della società fatturante, e non della contribuente, non è dirimente. L’operazione è esattamente identificata e minuziosamente descritta, con riferimento alla contribuente committente i lavori. Sussiste una pregiudizialità logica tra l’accertamento definitivo e il presente giudizio, poiché il rapporto e l’operazione economica sono i medesimi e va prevenuto il contrasto tra giudicati.

In diritto, la Corte richiama il principio per cui, in base all’art. 1306 cod. civ., il giudicato inter alios favorevole può essere opposto dal terzo che abbia manifestato la volontà di fare proprio l’altrui accertamento sollevando la relativa eccezione. Nella specie i contribuenti, nella memoria, avevano invocato la definitività dell’accertamento conseguente al rigetto del ricorso per cassazione. Da ciò discende l’infondatezza del secondo motivo e l’inammissibilità del primo e del terzo per sopravvenuto difetto di interesse, essendo sufficiente la ratio non utilmente aggredita.

Il quarto motivo è inammissibile: la ricorrente avrebbe dovuto censurare la ricognizione della materia giustiziabile deducendo il vizio motivazionale sotto il profilo della logicità e congruità. Il ricorso è rigettato; le spese sono interamente compensate per le peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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