Re-immissione in riscossione dopo annullamento in primo grado e prescrizione decennale dei crediti erariali (Cass. civ. Sez. 5 n. 20989 del 20.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione coattiva di crediti erariali, è legittima l’emissione di una nuova cartella di pagamento a seguito della re-iscrizione a ruolo della pretesa, quando la sentenza di appello che ha rigettato il ricorso del contribuente avverso l’annullamento della precedente cartella disposto in primo grado sia passata in giudicato. Tale sentenza costituisce titolo idoneo per la re-immissione in riscossione, non essendo configurabile alcun ostacolo derivante dalla pendenza di un’istanza di autotutela su atti precedenti. Per i crediti erariali, quali l’IRPEF, il termine di prescrizione è decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., e la sua decorrenza va valutata con riferimento alla notificazione dei singoli atti di riscossione, senza che rilevi l’omesso avvio della procedura esecutiva ai sensi dell’art. 50 d.P.R. n. 602/1973.
Il Fatto
Alla contribuente veniva notificata, nel 2018, una cartella di pagamento per IRPEF relativa all’anno d’imposta 1984, emessa a seguito della re-iscrizione a ruolo della pretesa dopo che la Commissione Tributaria Regionale aveva accolto l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza di primo grado che aveva annullato una precedente cartella. La contribuente impugnava il nuovo atto, sostenendo che il giudizio sulla cartella precedente riguardasse in realtà un silenzio-rifiuto su un’istanza di autotutela e che, comunque, il credito fosse prescritto per il lungo lasso di tempo trascorso. Sia la Commissione Tributaria Provinciale sia la Commissione Tributaria Regionale rigettavano le doglianze, con conseguente ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, riguardanti la natura del giudicato formatosi sulla sentenza della C.T.R. n. 363/2018 e la legittimità della nuova cartella. Ha rilevato che tale sentenza riguardava pacificamente la cartella di pagamento e non il silenzio-rifiuto sull’istanza di autotutela, come correttamente affermato dalla sentenza impugnata. Ne consegue che, una volta passata in giudicato la decisione che ha rigettato il ricorso avverso l’annullamento della prima cartella, l’Ufficio aveva titolo per procedere alla re-iscrizione a ruolo e all’emissione di una nuova cartella, che pertanto risulta legittima.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha chiarito che per i crediti erariali, quale l’IRPEF, la prescrizione è decennale, come da costante giurisprudenza (cfr. Cass. n. 21590 del 2025 e Cass. n. 23215 del 2024). Tale termine decorre dalla notificazione del singolo atto di riscossione, sicché, al momento della notificazione della nuova cartella, non era maturata la prescrizione rispetto alla notificazione della precedente cartella, avvenuta nel 2009. Risulta quindi irrilevante la circostanza che non fosse stata iniziata la procedura esecutiva.
La Corte ha infine ritenuto la condotta processuale della ricorrente non improntata a buona fede, per l’erronea indicazione dell’oggetto del precedente giudizio, condannandola al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.
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Nota della Redazione
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