Giudice ausiliario in appello e limiti del giudizio di rinvio sull’indennità (Cass. civ. Sez. I n. 21866 del 29.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di impiego del giudice ausiliario nel collegio della Corte d’appello che decide in unico grado, sancito dall’art. 62, comma 2, d.l. n. 69 del 2013, non si estende al giudizio di rinvio, che costituisce fase rescissoria del giudizio di cassazione e presuppone una precedente statuizione di merito; viene meno, pertanto, la ratio del divieto, legata all’assenza di una decisione già adottata. Nel giudizio di rinvio, inoltre, i poteri del giudice sono delimitati dall’iniziativa delle parti: in mancanza di impugnazione incidentale della parte parzialmente vittoriosa, la nuova decisione non può risultare più sfavorevole all’impugnante di quella cassata, con conseguente violazione del divieto di reformatio in peius. La determinazione dell’indennità di esproprio deve inoltre tenere conto delle obiettive caratteristiche dell’area e della sua classificazione urbanistica, non delle sole possibilità legali di edificazione.

Il Fatto

Il proprietario di un terreno di 480 mq, compreso in un’area oggetto di convenzione di lottizzazione e destinato a impianto di sollevamento liquami, conveniva in giudizio il Comune e la società affidataria davanti alla Corte d’appello per la determinazione dell’indennità di espropriazione conseguente al decreto di esproprio del 15.12.2004.

La Corte territoriale, in unico grado, determinava l’indennità in € 11.692,00. Il Comune proponeva ricorso per cassazione. La Cass., Sez. 1, ordinanza n. 6259 del 14.03.2018 accoglieva il solo terzo motivo, relativo alla natura edificabile dell’area, cassando con rinvio. In sede di rinvio la Corte d’appello, senza nuova CTU, rideterminava l’indennità in € 21.252,00, richiamando una consulenza fondata sulle possibilità legali di edificazione. Il Comune ricorreva nuovamente per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo deduceva la nullità della sentenza per la partecipazione del giudice ausiliario al collegio della Corte d’appello in unico grado. La Corte richiama la Corte cost. n. 41 del 17.03.2021, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme sui giudici onorari ausiliari, ma ha fissato al 31 ottobre 2025 il termine di tolleranza per garantire gradualità nell’attuazione.

Il motivo è infondato. La pronuncia impugnata è stata adottata in un giudizio di rinvio, non in unico grado. Il rinvio costituisce fase rescissoria del giudizio di cassazione e presuppone una precedente statuizione di merito. Per questa ragione, osserva la Corte, viene meno la ratio del divieto di assegnazione del giudice ausiliario, legata alla mancanza di una sentenza già adottata. Il giudizio di rinvio è un giudizio chiuso, delimitato dalla statuizione di legittimità.

Il secondo motivo è fondato. La sentenza di rinvio ha determinato l’indennità in modo sganciato dalla connotazione dell’area come compresa in zona F4, destinata a parchi urbani e rispetto assoluto. La Corte ribadisce il principio già affermato: l’inserimento in tale zona integra un vincolo conformativo e non espropriativo, con esclusione delle possibilità legali di edificazione. Il giudice del rinvio ha invece richiamato la consulenza fondata sulla natura edificatoria, già cassata.

Anche il terzo motivo è fondato. La Corte afferma che i poteri del giudice di rinvio sono determinati dall’iniziativa delle parti. In assenza di impugnazione incidentale della parte parzialmente vittoriosa, la decisione non può essere più sfavorevole all’impugnante di quella cassata. La Corte territoriale ha liquidato un importo maggiore rispetto alla pronuncia cassata, senza che i controricorrenti avessero impugnato quel capo, violando il divieto di reformatio in peius.

La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo, respinge il primo e cassa la sentenza con rinvio alla Corte d’appello, chiamata a statuire anche sulle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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