Inammissibile il ricorso che chiede riesame dei fatti tramite documenti (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21867 del 29.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’omesso esame di un fatto decisivo, deducibile ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., riguarda un preciso accadimento o circostanza in senso storico-naturalistico, la cui esistenza risulti dagli atti processuali e che sia stata oggetto di discussione tra le parti. Non integra il vizio la mancata considerazione di documenti o di norme giuridiche. È inammissibile il ricorso che, sotto l’apparente deduzione del vizio di motivazione o di omesso esame, miri in realtà a una rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, trasformando il giudizio di legittimità in un non consentito terzo grado di merito. L’interesse ad agire richiede che la parte prospetti l’esigenza di un risultato utile e giuridicamente apprezzabile, non conseguibile senza l’intervento del giudice.

Il Fatto

Una medico con incarico libero professionale presso un penitenziario e, al contempo, medico di medicina generale convenzionato con l’Azienda Sanitaria ha impugnato la nota con cui l’Azienda le comunicava che, ai sensi dell’ACN, il massimale di scelte per l’incarico di assistenza primaria era di 500 assistiti.

Il Tribunale ha annullato la limitazione e accertato il diritto a svolgere congiuntamente i due incarichi senza quel tetto. La Corte d’appello ha invece dichiarato cessata la materia del contendere: in assenza di provvedimenti di riduzione, la ricorrente si era dimessa dall’incarico di medico penitenziario, risolvendo il rapporto, e la riserva di ripristino dello status quo ante non rendeva emendabili le dimissioni. Proposto ricorso per cassazione su due motivi, l’Azienda ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

I due motivi, trattati congiuntamente per connessione, sono inammissibili per plurime ragioni. La Corte rileva anzitutto che l’omesso esame di documenti e la mancata considerazione di norme giuridiche non sono riconducibili al paradigma dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., che sanziona l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, avente carattere decisivo e risultante dagli atti processuali.

Il ricorso, richiamando l’atto di avvio del procedimento, un verbale, una raccomandata e una risposta dell’Azienda, sollecita in realtà un giudizio di merito su documenti nemmeno menzionati dalla sentenza impugnata. Manca inoltre l’assolvimento degli oneri di cui agli art. 366, n. 6, e 369, n. 4, cod. proc. civ.: non sono indicati gli atti dei gradi di merito in cui i documenti sarebbero stati richiamati, né essi sono localizzati.

Secondo il consolidato orientamento richiamato (Cass. S.U. n. 34476 del 2019 e Cass. n. 8758 del 2017), è inammissibile il ricorso che, sotto l’apparente deduzione di un vizio di legge o di motivazione, miri a una rivalutazione dei fatti di merito, realizzando una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un terzo grado di merito. Nel denunciare l’error in procedendo, poi, il ricorso non indica alcuna norma processuale violata.

A completamento, la Corte ribadisce che l’interesse ad agire presuppone la prospettazione di un risultato utile e concreto, non conseguibile senza l’intervento del giudice, e che non sono proponibili azioni di mero accertamento di elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto (Cass. n. 6749 del 2012; Cass. n. 12733 del 2024). Quanto al secondo motivo, il passaggio dei rapporti di lavoro del personale sanitario alle Regioni presupponeva, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 222/2015, che i rapporti fossero in essere nel periodo indicato; ma il rapporto con il Ministero si era risolto con le dimissioni, non impugnate, e la decisione favorevole non avrebbe potuto incidervi. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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