Espulsione, onere della prova sulla lingua conosciuta dallo straniero (Cass. civ. Sez. I n. 5858 del 05.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di espulsione amministrativa dello straniero, grava sulla pubblica amministrazione l’onere di provare l’eventuale conoscenza della lingua italiana o di una delle lingue veicolari da parte del destinatario del provvedimento, quale elemento costitutivo della facoltà di notificargli l’atto in una di dette lingue. L’accertamento in concreto se la persona conosca la lingua nella quale il provvedimento espulsivo sia stato tradotto compete al giudice di merito, che deve valutare gli elementi probatori acquisiti al processo, tra cui le dichiarazioni rese dall’interessato nel cd. foglio-notizie. È nullo il provvedimento di espulsione tradotto in lingua veicolare per l’affermata irreperibilità immediata di un traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, salvo che l’amministrazione non affermi, e il giudice ritenga plausibile, l’impossibilità di predisporre un testo in detta lingua per la sua rarità ovvero l’inidoneità di tale testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta.
Il Fatto
Il Giudice di Pace di Udine respinge l’impugnazione proposta da un cittadino del Bangladesh avverso il provvedimento di espulsione immediata emesso dal Prefetto. Il ricorrente deduce di non aver compreso il decreto, redatto in lingua veicolare e non nella sua lingua madre.
Avverso tale ordinanza lo straniero propone ricorso per cassazione con un unico motivo. L’amministrazione intimata resta tale. Il ricorso è fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
Il motivo denuncia la violazione dell’art. 13, comma 7, d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 24 Cost., oltre a vizio logico di motivazione e nullità ex art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, cod. proc. civ. Il Giudice di Pace, a fronte della mancata traduzione nella lingua madre, aveva ritenuto corretto il procedimento sul solo rilievo che il ricorrente aveva indicato come lingua veicolare l’inglese.
La Corte ritiene il motivo fondato. Richiamando il proprio orientamento, afferma che sulla pubblica amministrazione grava l’onere probatorio circa la conoscenza, da parte del destinatario, della lingua italiana o di una lingua veicolare. Tale conoscenza costituisce elemento costitutivo della facoltà di notificare l’atto in una di dette lingue.
L’accertamento in concreto è rimesso al giudice di merito, che deve valutare gli elementi probatori, tra cui le dichiarazioni rese dall’interessato nel foglio-notizie (Cass. n. 24015/2020). La Corte richiama altresì il principio per cui è nullo il provvedimento tradotto in lingua veicolare per l’affermata irreperibilità immediata di un traduttore, salvo che l’amministrazione affermi, e il giudice ritenga plausibile, l’impossibilità di predisporre un testo nella lingua dello straniero per la sua rarità o l’inidoneità alla comunicazione in concreto (Cass. n. 5837/2022).
Nel caso di specie nessun accertamento risulta effettuato. Nel decreto la Questura adottava una formula generica, affermando che, ove non fosse possibile tradurre in lingua madre, disponeva solo di interpreti in lingua veicolare. Il Giudice di Pace si è limitato a richiamare la lingua veicolare indicata, senza precisare dove fosse stata indicata, né accertarne l’effettiva conoscenza, né verificare l’impossibilità della traduzione nella lingua madre.
L’ordinanza è quindi cassata con rinvio al Giudice di Pace di Udine, in persona di diverso magistrato, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese della fase di legittimità.
Nota della Redazione
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