Inadempimento dell’appaltatore e onere probatorio del creditore della prestazione (Cass. civ. Sez. I n. 24982 del 10.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il creditore che agisca per l’adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del proprio diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare l’inadempimento della controparte. È il debitore convenuto a essere gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, dovendo dimostrare di aver correttamente adempiuto o che l’impossibilità della prestazione dipenda da causa a lui non imputabile. Non è ravvisabile alcuna indeterminatezza nelle difese del creditore di una controprestazione che eccepisca l’inadempimento o l’inesatto adempimento. All’appaltatore incombe una prestazione accessoria di controllo e informazione: egli deve segnalare le carenze progettuali e di capitolato che rendano inadeguate le opere previste, rispondendo per fatto proprio della relativa omissione.

Il Fatto

Un comune aveva affidato la costruzione di una scuola elementare a tre imprese: la costruttrice generale, l’impresa incaricata dell’impianto di riscaldamento, ventilazione e sanitario e quella delle opere di falegnameria. Fenomeni di infiltrazione, derivanti dalla corrosione delle tubazioni, avevano determinato ritardi nella conduzione dei lavori.

La vicenda approda in Cassazione dopo che la Corte d’appello di Trento – Sezione distaccata di Bolzano, decidendo su tre appelli riuniti, aveva accolto il solo gravame del comune e respinto le domande delle due imprese. Avverso tale pronuncia hanno proposto distinti ricorsi, poi convertiti in principale e incidentale, l’impresa termoidraulica e quella di falegnameria.

La Motivazione della Corte

Il ricorso principale dell’impresa termoidraulica è affidato a sette motivi. Il primo contesta l’ultrapetizione, per aver la sentenza fondato la responsabilità su circostanze mai dedotte dal comune. Il motivo è infondato: secondo il costante orientamento di legittimità (Sezioni Unite n. 13533 del 2001), il creditore deve soltanto allegare l’inadempimento, mentre è il debitore a dover provare il corretto adempimento. Il comune si era costituito eccependo proprio l’inadempimento, per paralizzare la pretesa avversaria.

Il secondo motivo investe la violazione degli artt. 1176, 1218, 1667 e 1668 cod. civ. La Corte lo dichiara inammissibile: la censura sconfina in considerazioni di fatto, sollecitando un rinnovato giudizio di merito. La sentenza impugnata ha correttamente attribuito all’appaltatore una responsabilità per fatto proprio, consistente nell’omessa segnalazione delle carenze progettuali e nella mancata coordinazione delle attività di competenza.

Il terzo e il quinto motivo, relativi all’omesso esame del riparto di responsabilità e al rigetto delle riserve, sono inammissibili: la Corte territoriale ha valutato la consulenza tecnica quale peritus peritorum, e il rigetto delle riserve dipende dall’accertamento dell’inadempimento dell’impresa. Il quarto motivo, sull’asserita corresponsabilità della committenza per l’operato del direttore dei lavori, è parimenti inammissibile, avendo la sentenza escluso che tale condotta abbia interrotto il nesso causale con le originarie carenze progettuali.

Il sesto motivo, sulla disciplina provinciale in tema di riserve, è inammissibile perché non aggredisce entrambe le rationes decidendi: l’applicabilità del D.P.G.P. n. 41/2001 era fondata sia sulla vigenza ratione temporis sia sul recepimento negoziale, e la ricorrente censura solo la prima. Il settimo motivo, sulle spese, è in parte inammissibile e in parte infondato: quanto alle assicuratrici, il giudice di merito ha correttamente valutato la domanda di garanzia assorbita, ritenendola non arbitraria.

Il ricorso incidentale dell’impresa di falegnameria è dichiarato inammissibile. Il primo motivo censura solo il recepimento negoziale della normativa provinciale, omettendo di contestare la vigenza ratione temporis. Il secondo motivo, fondato su una circolare esplicativa provinciale, non ne riproduce il contenuto né ne indica la collocazione in atti, violando il canone di specificità. Ne segue il rigetto del ricorso principale e la declaratoria di inammissibilità di quello incidentale, con conferma delle statuizioni sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *