Giudice di pace e magistrato togato: nessuna equiparazione retributiva (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19402 del 15.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La figura del magistrato onorario, e segnatamente del giudice di pace, non è comparabile con quella del magistrato togato, sicché non può essere invocato un trattamento retributivo e previdenziale parametrato a quello della magistratura ordinaria, non essendo tale equiparazione prevista da alcuna disposizione interna né dell’Unione europea. Il principio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., consente al giudice di definire il giudizio esaminando un motivo di merito anche in presenza di una questione pregiudiziale. I vizi di motivazione dedotti come nullità ex art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., quando prospettano un mero difetto di motivazione, non integrano una nullità, poiché dopo la riformulazione dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ. è denunciabile solo l’anomalia motivazionale tramutatasi in violazione di legge costituzionalmente rilevante. La risoluzione del Comitato europeo dei diritti sociali del 5.7.2016 non ha carattere vincolante per gli Stati membri.

Il Fatto

Un magistrato onorario, giudice di pace presso un tribunale dal 1995, ha agito in giudizio per ottenere un trattamento retributivo e previdenziale non inferiore a quello previsto per i magistrati togati. Il Tribunale ha rigettato le domande e la Corte di Appello di Cagliari ha respinto il gravame.

La Corte territoriale ha ritenuto inammissibile il motivo di appello sull’omessa pronuncia in ordine al principio di indisponibilità del tipo contrattuale e ha deciso la causa in base al principio della ragione più liquida. Ha escluso l’analogia tra il regime dei magistrati onorari e quello della magistratura ordinaria e ha giudicato non vincolante la risoluzione del Comitato europeo dei diritti sociali del 5.7.2016. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrati da memoria; il Ministero della Giustizia è rimasto intimato.

La Motivazione della Corte

I primi tre motivi denunciano nullità della sentenza per motivazione contraddittoria e carente in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ. La Corte li dichiara inammissibili, perché non colgono il decisum. La Corte territoriale, applicando il principio della ragione più liquida, ha ritenuto che il ricorrente non abbia chiesto la diretta applicazione della norma comunitaria, ma la creazione della norma da applicare alla fattispecie, attività preclusa al giudice nazionale.

Il principio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., consente al giudice di esaminare un motivo di merito suscettibile di definire il giudizio anche in presenza di una questione pregiudiziale, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 9936/2014. I vizi denunciati, pur formalmente ricondotti all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., prospettano in realtà un difetto di motivazione e non sono configurabili come nullità.

Dopo la riformulazione dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ. ad opera dell’art. 54 del d.l. n. 83/2012, convertito nella legge n. 134/2012, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale divenuta violazione di legge costituzionalmente rilevante: mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, motivazione perplessa e incomprensibile, restando esclusa la rilevanza del semplice difetto di sufficienza (Cass. Sez. Un. n. 8053/2014; Cass. Sez. I n. 7090/2022). Nessuna di tali carenze estreme è ravvisabile nella sentenza impugnata.

La Corte ribadisce poi che i vizi rilevanti ex art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ. non tutelano l’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma l’eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa: occorre indicare la specifica lesione, altrimenti il vulnus procedurale non assume rilievo.

Anche il quarto motivo è inammissibile. A parte la non comparabilità tra magistrato onorario e togato, più volte affermata dalla Corte (Cass. n. 10774/2020; Cass. n. 13973/2022; Cass. n. 10080/2023), la pretesa di un trattamento retributivo parametrato a quello dei magistrati togati non trova fondamento in alcuna disposizione interna né UE. La risoluzione del Comitato europeo dei diritti sociali del luglio 2016 non è vincolante e non obbliga gli Stati membri a modificare il regime della magistratura. Quanto al trattamento previdenziale, creditore dei contributi è sempre l’istituto previdenziale e non il singolo lavoratore, salva l’eccezione dell’art. 18 legge n. 300/1970. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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