Quantificazione equitativa del danno da demansionamento e insindacabilità in cassazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 31184 del 28.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La liquidazione equitativa del danno alla professionalità, quando il giudice di merito indichi i criteri seguiti e prenda in considerazione i fatti allegati, costituisce espressione di discrezionalità non sindacabile nel merito in sede di legittimità. La scelta del parametro di calcolo, tra retribuzione netta e lorda, rientra in tale apprezzamento e non integra violazione dell’art. 1226 cod. civ. Il vizio di motivazione è deducibile in cassazione solo nelle quattro ipotesi individuate dalle Sezioni Unite n. 8053 e 8054 del 2014: mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.
Il Fatto
Il lavoratore aveva convenuto in giudizio la società datrice di lavoro per ottenere il risarcimento del danno professionale conseguente a demansionamento. Il Tribunale di Campobasso aveva accolto la domanda liquidando il danno parametrandolo alla retribuzione lorda. Investita degli appelli principale e incidentale, la Corte d’appello di Campobasso ha rigettato quello del lavoratore, accolto parzialmente quello della società e rideterminato la somma in € 53.533,33, calcolandola come un terzo della retribuzione effettivamente percepita, desunta dalla busta paga di gennaio 2016 pari a € 2.200 netti.
Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, incentrati sulla nullità della sentenza per difetto di motivazione, sulla violazione dell’art. 1226 cod. civ. per l’uso del parametro netto e sull’omesso esame di un fatto decisivo relativo alla base di calcolo.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per non avere la Corte territoriale esplicitato il percorso logico seguito nella rideterminazione del danno. La Corte di cassazione lo ritiene infondato: la Corte d’appello, nell’esercizio del proprio potere di determinazione equitativa, ha indicato il criterio del terzo della retribuzione effettivamente percepita, con ciò fornendo una motivazione succinta ma logica e rispondente all’ordinamento.
Il Collegio richiama la consolidata giurisprudenza secondo cui in cassazione è denunciabile solo il vizio motivazionale nella quadruplice declinazione fissata dalle Sezioni Unite n. 8053 e 8054 del 2014. Nessuna di tali ipotesi è ravvisabile nel ragionamento della pronuncia impugnata, che espone in modo comprensibile le ragioni della scelta quantitativa.
Il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 1226 cod. civ. per avere la Corte territoriale applicato il parametro della retribuzione netta in luogo di quella lorda. Il motivo è dichiarato inammissibile: esso mira a una rivalutazione del parametro adottato dal giudice di merito, espressione di apprezzamento discrezionale ed equitativo non sindacabile in sede di legittimità, ove il giudice consideri i fatti allegati e indichi i criteri seguiti per determinare l’entità del risarcimento.
Il terzo motivo deduce l’omesso esame di un fatto decisivo, ossia la base di calcolo costituita dall’intera retribuzione mensile lorda. Anch’esso è inammissibile: il preteso fatto omesso è stato in realtà valutato e ritenuto incongruo dalla Corte di merito. La Corte esclude inoltre che possa configurarsi una tardiva contestazione della datrice di lavoro, poiché la determinazione del danno è rimessa alla liquidazione equitativa del giudice e l’onere di contestazione specifica investe i soli fatti costitutivi della domanda, non quelli secondari.
Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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