Giudice di rinvio e obbligo di colmare le lacune motivazionali (Cass. pen. Sez. VI n. 41690 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Dopo l’annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio è vincolato a colmare le lacune motivazionali specificamente indicate dal giudice di legittimità, con un percorso argomentativo che non riproduca il ragionamento già censurato. Il vincolo ha contenuto negativo — divieto di adottare la medesima motivazione ritenuta viziata — ma quando la sentenza rescindente ha indicato espressamente i profili da sviluppare, il giudice del rinvio non può limitarsi a una mera rielaborazione degli indizi già esaminati. La gravità indiziaria in ordine all’elemento soggettivo del concorso non può fondarsi su un criterio logico-empirico del tipo “non poteva non sapere”, che non assurge a prova concreta della consapevolezza di partecipare al meccanismo illecito. Ne consegue la violazione dell’art. 627 cod. proc. pen. e l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza e di quella genetica applicativa della misura.

Il Fatto

La vicenda cautelare riguarda un’imputazione provvisoria di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Per il giudice del rinvio, il ricorrente sarebbe stato parte consapevole di un sistema illecito diretto a sostenere, tramite un’attività di sovrafatturazione, una condotta estorsiva verso una società subappaltatrice di lavori per la variante a un metanodotto. La società riconducibile al ricorrente avrebbe praticato un prezzo molto superiore a quello di mercato, destinando una quota del corrispettivo alla tangente che la subappaltante avrebbe dovuto versare a un gruppo mafioso per garantire la protezione del cantiere.

Dopo un primo annullamento con rinvio ad opera della Sez. II n. 20157 del 15.05.2025, il Tribunale distrettuale della libertà, in sede di rinvio, ha confermato l’applicazione della misura, oggi consistente negli arresti domiciliari. Il ricorrente ha proposto nuovo ricorso per cassazione, dolendosi del discostamento dalle indicazioni della sentenza rescindente, del difetto di motivazione sulla gravità indiziaria e sulle esigenze cautelari, nonché dell’inconfigurabilità dell’aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte premette che la sentenza rescindente non aveva fissato alcun principio di diritto. Ne deriva che il giudice di rinvio deve soltanto evitare di riprodurre i vizi che avevano originato l’annullamento, non ripetendo il percorso logico già censurato. Il vincolo, dunque, è di contenuto negativo: non viola l’obbligo di uniformarsi al principio di diritto chi pervenga a un percorso argomentativo in parte diverso o arricchito rispetto a quello già censurato, restando fermo il divieto di adottare la stessa motivazione ritenuta viziata.

Richiamata la regola per cui l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione solo se si traduce in violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, la Corte esamina il provvedimento impugnato. La Sez. II aveva censurato una carenza motivazionale su un tema centrale: la piena consapevolezza del ricorrente del meccanismo estorsivo attivato verso la subappaltante, la diretta riferibilità della richiesta al gruppo mafioso per il tramite di un intermediario e il ruolo di quest’ultimo. Il giudice del rinvio avrebbe dovuto colmare tale lacuna.

Dall’esame dell’ordinanza emerge invece una mera rielaborazione degli indizi già valutati nella decisione annullata. Il Tribunale richiama le intercettazioni già esaminate, senza rispondere alle eccezioni difensive sull’assenza di un accordo preventivo e sull’insorgenza di contrasti tra le società, sintomatici di un’estraneità del ricorrente al sistema. Non risulta valutata la circostanza delle manifestazioni di disistima verso il ricorrente da parte dei soggetti intercettati, che prospettano la rottura di ogni rapporto e l’estromissione della sua società, elementi che contrastano con l’ipotizzata consapevolezza dell’inserimento nel meccanismo estorsivo.

Il Tribunale si limita a inferire la consapevolezza da riferimenti a un “ragioniere” e dall’uso della particella al plurale, ricavandone congetture generiche sull’anticipazione dei proventi. La Corte conclude che la gravità indiziaria è stata affermata con un criterio logico-empirico — “non poteva non sapere” — che non assurge a prova concreta o gravemente indiziaria, potendo le condotte di sovrafatturazione essere riferibili anche al solo accordo con l’intermediario o a mero profitto personale. È riscontrata, pertanto, la violazione dell’art. 627 cod. proc. pen.

Ne consegue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e dell’ordinanza genetica applicativa della misura, con liberazione del ricorrente dagli arresti domiciliari se non detenuto per altro e comunicazione immediata al procuratore generale ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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