Partecipazione a distanza e chat BlackBerry: no a rogatoria internazionale (Cass. pen. Sez. VI n. 41689 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La partecipazione a distanza dell’imputato detenuto mediante videoconferenza è ammessa nei casi previsti dall’art. 146-bis, comma 1-quater, norme di attuazione del cod. proc. pen. e, per l’imputato detenuto all’estero non trasferibile, dall’art. 205-ter norme di attuazione del cod. proc. pen.; l’eccezione di nullità è infondata quando la difesa non alleghi in concreto il vulnus al diritto di difesa, essendo onere del ricorrente specificare le modalità della lamentata lesione. L’inutilizzabilità di cui all’art. 729 cod. proc. pen. ha carattere speciale e non è applicabile in via estensiva o analogica all’acquisizione di dati informatici e messaggistica BlackBerry pin to pin captata su terminale allocato in Italia, non essendo necessaria la rogatoria internazionale quando la captazione avviene sul territorio nazionale. La doppia conforme rende la motivazione di appello saldata con quella di primo grado in un unico corpo argomentativo, sottraendo al controllo di legittimità le valutazioni di attendibilità e rilevanza probatoria.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato, in parziale riforma della decisione di primo grado, per il reato associativo di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, con esclusione dell’aggravante di cui all’art. 4 legge n. 146/2006 e rideterminazione della pena. La Corte d’appello aveva confermato nel resto la decisione del GUP, riconoscendo l’esistenza di un’organizzazione dedita al traffico internazionale di stupefacenti dal Sudamerica.
Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: nullità per l’irritualità del collegamento in videoconferenza; inutilizzabilità delle chat BlackBerry e errata identificazione; dosimetria della pena e diniego delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta integralmente il ricorso. Sul primo motivo, i giudici di legittimità rilevano che l’imputato, presente in videocollegamento, ha necessariamente acconsentito alla partecipazione a distanza e che l’eccezione, già proposta in dibattimento, era stata valutata dalla Corte d’appello, che aveva escluso violazioni del diritto di difesa trattandosi di una normale videoconferenza. Il motivo è dunque generico e infondato, non essendo stato specificato in concreto il pregiudizio lamentato.
Sul secondo motivo, la Corte muove dal principio della doppia conforme: la motivazione di appello si salda con quella di primo grado, formando un unico corpo argomentativo, secondo il consolidato orientamento richiamato (Sez. 2 n. 25016 del 30/06/2022). Le doglianze difensive, in quanto sollecitano una diversa comparazione dei significati probatori, sono inammissibili.
Quanto all’inutilizzabilità delle chat, la Corte richiama la decisione che aveva già esaminato l’identica questione per i coimputati (Cass. n. 36381 del 09/05/2019): l’acquisizione della messaggistica BlackBerry pin to pin non richiede rogatoria internazionale se le comunicazioni avvengono in Italia e il segnale è captato sul suolo nazionale, a nulla rilevando che per decriptare i dati sia necessaria la collaborazione del produttore estero. La rogatoria internazionale è necessaria solo per intercettazioni su utenze estere o terminali tra soggetti fuori dal territorio italiano (Sez. 4 n. 35229 del 07/06/2005; Sez. 3 n. 19424 del 07/02/2014). La sanzione dell’art. 729 cod. proc. pen. è speciale e non applicabile in via analogica (Sez. 2 n. 20100 del 08/03/2002).
Sull’identificazione, la Corte rileva che il ricorrente non si è confrontato con gli argomenti del primo giudice, che aveva valorizzato molteplici elementi indiziari. Sul terzo motivo, la Corte conferma il diniego delle attenuanti generiche, non essendo il condannato incensurato e difettando elementi positivi, e ritiene equo l’aumento per i reati fine, con rigetto del ricorso e condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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