Limiti del giudice di rinvio e partecipazione mafiosa tra prova e motivazione (Cass. pen. Sez. I n. 33522 del 09.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio è investito di pieni poteri di cognizione: può rivisitare il fatto con autonomia di giudizio, accedere alla piena rivalutazione del compendio probatorio e pervenire anche alla medesima conclusione del giudice di merito la cui sentenza è stata annullata. Il vincolo derivante dalla sentenza rescindente ha natura solo negativa: impone di non reiterare gli schemi valutativi o le omissioni già stigmatizzati, ma non preclude al giudice di rinvio di rivalutare le prove e di motivare sulla base di argomentazioni diverse. La condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, ai sensi dell’art. 416-bis, primo comma, cod. pen., non si esaurisce in una manifestazione di volontà unilaterale o in un mero status di appartenenza, ma richiede un contributo effettivo, concreto e visibile, anche in forme atipiche, alla vita dell’organizzazione. Ai fini della consumazione del delitto di importazione di sostanze stupefacenti occorre il conseguimento della materiale disponibilità della sostanza, anche all’estero.

Il Fatto

La vicenda processuale trae origine da un procedimento sviluppatosi dalle indagini per la cattura di latitanti di una famiglia mafiosa, nel cui ambito sono emersi due filoni: il narcotraffico interno e internazionale e il delitto di associazione mafiosa con i relativi reati-scopo. Il processo di primo grado, celebrato con rito abbreviato, si è concluso con la condanna dei ricorrenti; la Corte d’appello, in parziale riforma, ha confermato il giudizio di responsabilità per i reati oggetto di ricorso. La Cassazione, con sentenza rescindente, ha annullato con rinvio in ordine alla posizione di numerosi imputati. La Corte d’appello di Reggio Calabria, quale giudice di rinvio, ha confermato la responsabilità di tutti i ricorrenti rideterminando le pene. Avverso tale pronuncia gli imputati hanno proposto ricorso deducendo la violazione del mandato della sentenza rescindente e vizi di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la questione generale dei rapporti tra sentenza di annullamento e giudizio di rinvio. L’art. 627, comma 3, cod. proc. pen. impone al giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza della Cassazione per ogni questione di diritto con essa decisa. La Corte distingue l’annullamento per violazione o falsa applicazione di legge da quello per vizio di motivazione: nel secondo caso si determina una piena riespansione dei poteri accertativi del giudice del rinvio, che non è obbligato a esaminare solo i punti specificati nella sentenza rescindente, ma mantiene piena autonomia nella ricostruzione del fatto e nella valutazione dei dati, con l’unico limite di non ripetere i vizi già censurati. Il vincolo è dunque solo negativo: un divieto di adottare la stessa motivazione ritenuta viziata.

Quanto alla partecipazione all’associazione mafiosa, la Corte richiama il principio della Sezioni Unite Modaffari: la condotta punibile richiede uno stabile inserimento nella struttura organizzativa, idoneo ad attestare la “messa a disposizione” in favore del sodalizio. Il contributo, anche atipico, deve essere effettivo, concreto e visibile, ricostruibile anche in via indiziaria. Gli indicatori della sentenza Mannino tornano alla loro dimensione probatoria, depurati dal ruolo di elementi di fattispecie.

La Corte ribadisce poi i limiti del sindacato di legittimità sul vizio di motivazione: il giudice di legittimità non sovrappone la propria valutazione a quella di merito, ma verifica se siano stati esaminati tutti gli elementi, se sia stata data risposta alle deduzioni delle parti e se le regole della logica siano state correttamente applicate. È ammesso il travisamento della prova, non del fatto.

Nel merito, i ricorsi sono fondati nei termini indicati. Per il primo ricorrente il ricorso è rigettato quanto alla responsabilità associativa, ma accolto sulla determinazione del trattamento sanzionatorio, essendo la motivazione del tutto inesistente in ordine alla data di cessazione della permanenza, decisiva per individuare i limiti edittali applicabili. Analogamente per il secondo ricorrente. Per altri due imputati il ricorso è accolto per la carenza di motivazione in merito alla loro identificazione nelle persone citate nelle conversazioni e per l’insufficienza del contributo partecipativo, con annullamento anche in ordine alla ricettazione. Infine, per l’ultimo ricorrente, la partecipazione al sodalizio mafioso è stata affermata sulla base dei medesimi elementi già ritenuti insufficienti, con un non consentito automatismo rispetto alla concorrente partecipazione all’associazione dedita al narcotraffico; è invece infondata la censura sull’importazione di stupefacenti, avendo la Corte territoriale dato conto dell’acquisita disponibilità della sostanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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