Continuazione in executivis tra associazione mafiosa e bancarotta fraudolenta (Cass. pen. Sez. 1 n. 24755/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della continuazione in executivis, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., postula l’accertamento di un unico disegno criminoso che abbracci tutti i reati fin dalla loro originaria ideazione, non potendo identificarsi il requisito psicologico di cui all’art. 81 cpv. cod. pen. con un generico programma delinquenziale. Il giudice dell’esecuzione può legittimamente escludere il vincolo quando i reati, pur contestuali, rispondano a finalità personali e non funzionali al medesimo programma criminoso, e la decisione è insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici o travisamento dei fatti.
Il Fatto
Il condannato, già riconosciuto colpevole del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, proponeva istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. tra tale reato e il successivo reato di bancarotta fraudolenta, per il quale era stata pronunciata altra condanna irrevocabile. Il giudice dell’esecuzione rigettava l’istanza, ritenendo che la bancarotta fosse stata posta in essere per un interesse personale del condannato, in conflitto con quello dell’associazione mafiosa, la quale aveva subito un danno dallo svuotamento della società utilizzata per affermare il proprio ruolo di monopolio nel settore. Avverso tale ordinanza, il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo le censure generiche e manifestamente infondate. Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui il riconoscimento della continuazione richiede che le violazioni costituiscano parte integrante di un unico programma criminoso, deliberato per conseguire un determinato fine, con l’originaria progettazione di una serie ben individuata di reati, già concepiti fin dall’inizio almeno nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 1, n. 25740/2025; Sez. 5, n. 1766/2015). L’esistenza del medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l’unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale, l’identica natura dei reati, il bene protetto, l’omogeneità delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo, l’analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti.
La Corte ha osservato che, nel caso di specie, le condanne riguardavano reati non omogenei (associazione mafiosa e bancarotta fraudolenta). Il giudice dell’esecuzione, dopo aver esaminato il contenuto delle intercettazioni, aveva tratto la conclusione – non apparente né contraddittoria – che il reato di bancarotta fosse stato posto in essere per un interesse personale del condannato, non funzionale alla sopravvivenza della consorteria mafiosa, e che anzi l’associazione aveva subito un danno dallo svuotamento della società. Ha inoltre valorizzato l’esclusione dell’aggravante mafiosa in sede di cognizione, ritenendola logicamente incompatibile con la riconducibilità della bancarotta al medesimo disegno criminoso dell’associazione. La Corte ha infine rilevato che la reiterazione della condotta criminosa, nella specie, doveva essere ricondotta a uno stile di vita improntato al crimine, espressione di abitualità e professionalità nel reato, che costituiscono l’esatto opposto della continuazione.
Implicazioni Pratiche
- Verifica dell’unicità del disegno criminoso: l’avvocato che chieda la continuazione in executivis deve dimostrare, mediante elementi concreti e non meramente presuntivi, che tutti i reati siano stati programmati fin dall’inizio nell’ambito di un unico disegno criminoso; la mera generica programmazione delinquenziale o la serialità delle condotte non sono sufficienti, potendo integrare piuttosto gli estremi della recidiva o dell’abitualità.
- Valore della decisione di cognizione: il giudice dell’esecuzione, pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare le valutazioni già compiute dal giudice di merito in sede di cognizione, soprattutto quando queste riguardino elementi psicologici (come l’esclusione dell’aggravante mafiosa) che sono logicamente incompatibili con la riconducibilità dei reati a un medesimo disegno criminoso.
- Limiti del sindacato di legittimità: la decisione del giudice dell’esecuzione sul riconoscimento della continuazione è insindacabile in cassazione quando sia sorretta da motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici o travisamento dei fatti; il ricorso che si limiti a contestare la conclusione in termini di mero dissenso, senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni del giudice, è inammissibile per genericità.
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