Condono edilizio, il giudice dell’esecuzione verifica la legittimità del titolo (Cass. pen. Sez. IV n. 33531 del 10.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di esecuzione il giudice penale, investito dell’istanza di revoca dell’ordine di demolizione conseguente a condanna per costruzione abusiva, ha il potere-dovere di verificare la legittimità e l’efficacia del titolo abilitativo rilasciato in sanatoria, sotto il profilo del rispetto dei presupposti e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge. Tale sindacato non costituisce esercizio del potere di disapplicazione dell’atto amministrativo, ma doverosa verifica dell’integrazione della fattispecie penale. Il rilascio del titolo conseguente a condono edilizio non determina l’automatica revoca dell’ordine di demolizione, permanendo in capo al giudice l’obbligo di accertare la legittimità sostanziale del titolo. La mancanza dei presupposti di fatto e di diritto del condono elide l’effetto estintivo del reato, senza che il mancato riconoscimento di tale effetto implichi una valutazione di illegittimità dell’atto.

Il Fatto

Con sentenza di condanna, divenuta irrevocabile, era stato emesso nei confronti della parte un ordine di demolizione relativo a un immobile abusivo, sottoposto a sequestro nell’agosto 1996. La Corte di appello aveva in un primo momento revocato tale ordine, ritenendo intervenuto un condono edilizio e acquisiti i relativi permessi in sanatoria rilasciati dal Comune.

Su ricorso del Procuratore generale, la Terza Sezione penale aveva annullato con rinvio quel provvedimento, demandando al giudice territoriale la verifica dei presupposti di condonabilità delle opere e della legittimità dei permessi. La Corte di appello, decidendo in sede di rinvio, ha rigettato l’istanza di revoca. Avverso tale decisione la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è dichiarato manifestamente infondato e, per un profilo, inammissibile. La Corte ricostruisce anzitutto il perimetro del giudizio di rinvio: ai sensi dell’art. 627, co. 3, cod. proc. pen., il giudice del rinvio si uniforma alla sentenza della Cassazione per ogni questione di diritto con essa decisa. Il giudice territoriale, quindi, era chiamato a verificare l’esistenza dei presupposti per la condonabilità delle opere e, di conseguenza, la legittimità dei permessi di costruire.

La Corte di appello ha assolto tale compito in modo sintetico ma logicamente congruo, facendo riferimento all’informativa della polizia municipale dalla quale risultava che dal 12 settembre 1996 al 12 giugno 2013 non erano intervenute modifiche al manufatto e che lo stesso non poteva dirsi ultimato. Ne deriva la decadenza dalla sanatoria straordinaria, come richiesto dall’art. 32, co. 25, d.l. 30 settembre 2003, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

La doglianza difensiva sulla mancanza di documentazione fotografica allegata all’informativa è già stata superata dalla sentenza rescindente: gli atti richiamati hanno natura di atti pubblici fidefacenti, pienamente valutabili. La ritenuta assenza di modifiche rispetto alla situazione originaria rende oggettivamente impossibile considerare le opere ultimate ai fini del condono.

Sul secondo profilo, la Corte ribadisce che il sindacato del giudice penale sul titolo abilitativo edilizio non è esercizio del potere di disapplicazione, ma verifica dell’integrazione della fattispecie penale. Tale potere-dovere va esercitato anche riguardo ai provvedimenti amministrativi di sanatoria o condono, poiché il mancato effetto estintivo non deriva da una valutazione di illegittimità dell’atto, ma dall’accertamento dell’inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto dell’estinzione del reato.

La Corte richiama, tra gli altri, il principio espresso da Sez. 3, n. 55028 del 10.12.2018, Rv. 274135-01 e da Sez. 3, n. 47402 del 18.11.2014, Rv. 250973: l’ordine di demolizione legittimamente impartito è revocabile quando risulti assolutamente incompatibile con atti amministrativi che abbiano sanato l’abusività, ma il giudice dell’esecuzione conserva il potere-dovere di verificarne la legittimità e l’efficacia. La ricorrente oppone argomenti generici ─ la sola contestazione dell’assenza di rilievi fotografici ─ privi di correlazione con le ragioni della decisione, con conseguente violazione dell’art. 591, co. 1, lett. c), cod. proc. pen. per aspecificità dei motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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