Giudice di rinvio vincolato all’accertamento irrevocabile sulla tempestività dell’appello (Cass. pen. Sez. VI n. 39727 del 10.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di annullamento con rinvio, il principio di diritto e gli accertamenti di fatto compiuti dalla Corte di cassazione su questioni processuali, mediante l’accesso agli atti, acquistano valore vincolante per il giudice di rinvio. Ove la Corte di legittimità abbia accertato in via definitiva la tempestività dell’appello, tale statuizione è coperta da irrevocabilità e non può essere rimessa in discussione. Il giudice di rinvio non può emettere una pronuncia dello stesso tenore di quella annullata fondandosi su un nuovo e contrario accertamento. L’eventuale mandato a verificare aspetti ulteriori, come la regolare gestione del fascicolo, non legittima a contraddire l’accertamento già compiuto.

Il Fatto

La Corte d’appello di Campobasso, giudicando in sede di rinvio, dichiarava nuovamente inammissibile per tardività l’appello proposto dall’imputato avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso del 06.05.2022. La precedente pronuncia di legittimità aveva annullato una prima decisione di inammissibilità, accertando la tempestività dell’impugnazione e trasmettendo gli atti per il giudizio.

Il giudice del rinvio, dopo aver acquisito informazioni presso la cancelleria del tribunale, ribadiva la tardività dell’appello. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi. Il Procuratore generale ha chiesto l’accoglimento del primo motivo, ritenuto assorbente.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione del rapporto tra giudicato di legittimità e nuovo giudizio di rinvio. Il primo motivo è fondato. La sentenza di legittimità aveva accertato, con accesso diretto agli atti reso necessario dalla natura processuale dell’eccezione, che l’appello era tempestivo, perché la motivazione era stata depositata oltre il termine e l’avviso di deposito era stato comunicato durante il periodo feriale.

Su questo aspetto esiste una statuizione accertativa irrevocabile, sulla quale non è possibile tornare a pronunciarsi. Il giudice di rinvio, pertanto, era vincolato a tale accertamento e non poteva rinnovarlo.

Il mandato della Corte a verificare “anche la sussistenza di eventuali difformità tra le date di deposito” attiene ad aspetti ulteriori, ossia al controllo della regolare gestione del fascicolo, e non può legittimare il giudice di rinvio a emettere una sentenza dello stesso tenore di quella annullata fondandosi su un nuovo accertamento che contraddice la suprema Corte.

La Corte richiama Sez. III n. 46971 del 2018, secondo cui, in caso di annullamento con rinvio, il principio di diritto affermato dalla Cassazione acquista valore vincolante: se il giudice di rinvio non vi si uniforma, la decisione deve essere annullata, anche qualora, diversamente interpretando la norma, si ritenga più esatta la tesi accolta da quest’ultimo.

La Corte aggiunge che la parte aveva ricevuto l’avviso di deposito del 1° agosto 2022, dal quale era evincibile il deposito della motivazione, non potendosi porre a carico del ricorrente il controllo dell’eventuale erroneità dell’avviso, come confermato da Sez. IV n. 48426 del 2015. L’accoglimento del primo motivo assorbe le ulteriori doglianze. Il ricorso è accolto e la sentenza annullata con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte d’appello di Salerno.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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