Continuazione esclusa per reati estranei al programma criminoso originario (Cass. pen. Sez. I n. 36644 del 11.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento del vincolo della continuazione in executivis, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., presuppone che i reati siano parte integrante di un unico programma criminoso, deliberato per conseguire un determinato fine e già concepito nelle sue caratteristiche essenziali. L’unicità del disegno non può essere desunta dalla mera serialità delle condotte illecite, che attiene piuttosto alla recidiva e alla professionalità nel reato, secondo un parametro opposto a quello del favor rei. Il giudice dell’esecuzione deve fondare il giudizio su elementi dimostrativi e non su indici meramente presuntivi, valutando il divario temporale, la natura dei reati e l’identità dei concorrenti.
Il Fatto
La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in funzione di giudice dell’esecuzione, respingeva la richiesta del condannato di riconoscere il vincolo della continuazione tra i reati oggetto di tre sentenze irrevocabili. Due di esse erano già state unificate in continuazione con un precedente provvedimento del 2014; quanto ai reati della terza sentenza, il giudice riteneva insussistente il medesimo disegno criminoso.
Il condannato proponeva ricorso per cassazione, dolendosi della violazione di legge e del vizio di motivazione. Sosteneva che anche i reati della terza sentenza fossero riconducibili all’ambito associativo di cui aveva fatto parte e che la distanza temporale dipendesse dalla detenzione subita e dalla circostanza che la persona offesa si era rivolta a lui per ottenere un prestito.
La Motivazione della Corte
La Sezione I muove dalla giurisprudenza consolidata sugli elementi dai quali desumere l’ideazione unitaria di una pluralità di condotte illecite, richiamando Sez. V n. 1766 del 2015, Sez. I n. 11564 del 2012 e Sez. I n. 44862 del 2008. Le violazioni dedotte devono costituire parte di un unico programma criminoso, per il quale si esige l’originaria progettazione di una serie ben individuata di reati, già concepiti nelle loro caratteristiche essenziali.
La Corte precisa poi che l’unicità del programma non va confusa con una concezione esistenziale fondata sulla serialità delle attività illecite: la reiterazione che esprime un programma di vita improntato al crimine è penalizzata da istituti quali la recidiva, l’abitualità e la professionalità nel reato, secondo un parametro opposto a quello sotteso alla continuazione, preordinata al favor rei. Il richiamo è a Sez. V n. 10917 del 2012.
Il giudizio di preordinazione, aggiunge la Corte, non può fondarsi su indici meramente presuntivi o congetture processuali: occorre dimostrare che i reati siano stati concepiti ed eseguiti nell’ambito di un programma unitario, e la disciplina dell’art. 671 cod. proc. pen. può applicarsi indifferentemente a tutti o solo ad alcuni dei reati presupposti. Sul punto sono citate Sez. I n. 37555 del 2015, Sez. I n. 35639 del 2013 e Sez. V n. 49476 del 2009.
Alla stregua di questi principi il provvedimento impugnato supera la censura. Il giudice dell’esecuzione ha escluso la continuazione rispetto ai reati della terza sentenza valorizzando il divario temporale, la diversa natura dei reati — non inquadrabili nelle associazioni di stampo mafioso, non essendo contestata l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. — e la diversità dei concorrenti rispetto ai reati associativi già unificati. Si tratta di motivazione adeguata e non affetta da evidenti vizi logici.
La doglianza del ricorrente, osserva la Corte, tende in realtà a una lettura alternativa degli elementi processuali, non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è pertanto infondato e respinto, con condanna alle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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