Giudice di rinvio vincolato al dictum della Cassazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 25343 del 16.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice di rinvio è vincolato al dictum della Corte di cassazione. Quando il provvedimento rescindente non delega alcun ulteriore accertamento dei fatti, ma statuisce il fatto come cristallizzato in sede di merito erichiede soltanto l’applicazione della corretta tutela di legge, è inammissibile il motivo che censuri il mancato nuovo apprezzamento della condotta del lavoratore. Analogamente è inammissibile la doglianza che investa una questione estranea alla ratio decidendi del giudizio di rinvio, non potendo il giudice di legittimità esaminare profili che non siano pertinenti a quanto demandato.

Il Fatto

Un dipendente, inquadrato nel quinto livello del CCNL di settore con mansioni di dispensiere, veniva licenziato per essersi appropriato di quattro pacchi di pasta lasciati da una società cliente nei locali dell’albergo. Nel corso dell’audizione aveva ammesso di avere prelevato i prodotti, precisando di avere sbagliato ma di non essersene appropriato, avendoli portati in cucina.

Il Tribunale dichiarava risolto il rapporto con effetto dalla data del licenziamento e condannava la società datrice al pagamento di un’indennità risarcitoria. La Corte d’appello confermava. La Cassazione, con una precedente ordinanza, cassava con rinvio, rilevando che al lavoratore non poteva essere addossata alcuna condotta appropriativa, né sotto il profilo materiale né sotto quello soggettivo. Il giudice di rinvio, in diversa composizione, condannava la società alla reintegrazione e al risarcimento, applicando la tutela prevista dall’art. 18, quarto comma, legge n. 300 del 1970, come novellato dalla legge n. 92 del 2012. La società ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per error in procedendo, per asserita inosservanza del dictum rescindente e per erroneo esercizio dei poteri del giudice di rinvio, in violazione dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ. La ricorrente sostiene che il giudice di rinvio avrebbe dovuto compiere un nuovo accertamento dei fatti.

La Corte dichiara il motivo inammissibile. Nel provvedimento rescindente non era stato delegato alcun ulteriore accertamento, ma si era statuito espressamente che al lavoratore non poteva essere addossata alcuna condotta appropriativa, né materialmente né soggettivamente, dovendosi applicare la tutela dell’art. 18, quarto comma, St. lav. Il giudice di rinvio era quindi chiamato non a un nuovo apprezzamento dei fatti, ma solo all’applicazione della corretta tutela sulla base del fatto come cristallizzato in sede di merito.

Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 7 legge n. 300 del 1970, contestando la ritenuta genericità della contestazione disciplinare. Anche tale censura è inammissibile. Il giudice di rinvio, per concedere la tutela dell’art. 18, quarto comma, aveva rilevato non la genericità della contestazione, bensì la violazione del principio di immutabilità della contestazione, poiché la condotta appropriativa dolosa era stata contestata per la prima volta solo con la lettera di licenziamento.

La Corte osserva che si tratta di questione tecnicamente diversa dalla genericità dei fatti contestati e comunque non decisiva rispetto a quanto già statuito in sede di legittimità. La doglianza non coglie pertanto la ratio decidendi del giudizio di rinvio.

Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità, liquidate con distrazione in favore dei difensori antistatari, e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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