Danno emergente provato solo con l’esborso effettuato (Cass. civ. Sez. III n. 25342 del 16.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di risarcimento del danno, la nozione di danno emergente ex art. 1223 cod. civ. non si esaurisce negli esborsi monetari o nelle diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, ma ricomprende l’obbligazione di effettuare l’esborso, poiché il vinculum iuris in cui essa si sostanzia costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato. Tuttavia, la Corte di legittimità non può sindacare l’accertamento del giudice del merito che abbia escluso dal pregiudizio risarcibile le spese di ripristino e di riparazione per mancanza di prova della loro effettuazione, e non già perché ne abbia negato la natura di danno emergente. La valutazione delle prove e la scelta di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti costituiscono attività riservata al giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità.

Il Fatto

Una società, comodataria di un immobile e affittuaria dell’azienda in esso organizzata per la vendita e la riparazione di automobili, ha subito un allagamento in conseguenza dell’esondazione di un corso d’acqua, ostruito da detriti accumulatisi per la omessa manutenzione affidata al Consorzio di bonifica competente. Il Tribunale ha accolto la domanda risarcitoria liquidando una somma superiore ai quarantamila euro.

La Corte d’appello, in parziale riforma, ha confermato la responsabilità del Consorzio quale custode del corso d’acqua, ma ha ridotto il danno risarcibile escludendo le voci relative alle spese di ripristino dell’immobile e alla riparazione dei beni aziendali non di proprietà della danneggiata, per mancata prova delle spese effettuate. La società ha proposto ricorso principale, mentre il Consorzio ha resistito con controricorso e ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Il ricorso principale lamenta la violazione dell’art. 1223 cod. civ., sostenendo che il pregiudizio si sarebbe verificato già prima degli interventi riparatori, trovando la propria genesi negli stessi contratti di comodato e di affitto. La Corte dichiara il motivo inammissibile, rilevando che le censure, ad onta della formale intestazione, attengono a profili di fatto e tendono a suscitare un giudizio di merito sulla prova del danno, alternativo a quello riservato al giudice dell’appello.

Il giudice del merito, dopo avere correttamente riconosciuto la legittimazione attiva alla danneggiata, ha ritenuto che delle specifiche voci di danno emergente allegate non fosse stata fornita la dovuta dimostrazione. Il principio invocato dalla ricorrente è stato richiamato in maniera non pertinente, poiché la Corte territoriale non ha negato la natura di danno emergente, ma ha reputato mancante la prova dell’effettuazione delle relative spese.

Né il vinculum iuris può desumersi dalle considerazioni sui contratti: quanto al comodato, la Corte si è limitata a dare atto che esso prevedeva a carico della comodataria i costi di manutenzione, il che non equivale ad accertare che il concedente avesse preteso gli interventi di ripristino; quanto all’affitto di azienda, era previsto l’obbligo di restituzione dei prodotti in magazzino, senza che se ne potesse trarre un obbligo generale di riparazione dei beni aziendali, da escludersi per le autovetture di proprietà di terzi.

Il ricorso incidentale è parimenti inammissibile. I primi due motivi difettano di specificità, limitandosi a ribadire le ragioni del gravame senza censurare le argomentazioni della decisione impugnata, secondo il principio per cui una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso integra la proposizione di un non motivo ex art. 366 n. 4 cod. proc. civ. La statuizione sulla legittimazione passiva del Consorzio appare comunque corretta, in quanto l’art. 14 della legge regionale Marche n. 13/2013 attribuisce al Consorzio, in caso di inerzia degli altri soggetti, la manutenzione delle opere idrauliche e dei corsi d’acqua minori.

Gli ulteriori motivi sono manifestamente inammissibili, poiché tendono a provocare un sindacato sul giudizio di merito in ordine ai requisiti costitutivi delle fattispecie di responsabilità, al concorso colposo e agli esiti dell’istruttoria. La Corte dichiara quindi inammissibili entrambi i ricorsi e compensa integralmente le spese, dando atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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