Agevolazioni sportive dilettantistiche: rileva l’attività effettiva, non il tesseramento (Cass. civ. Sez. V n. 19636 del 16.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di agevolazioni tributarie, l’esenzione prevista dall’art. 148 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 in favore delle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro non dipende dall’elemento formale della veste giuridica assunta né dal tesseramento dei partecipanti o dall’affiliazione al CONI, ma dall’effettivo svolgimento di attività senza fini di lucro. L’onere probatorio incombe sulla contribuente e non può ritenersi soddisfatto da un dato estrinseco e neutrale. Non integra vizio di motivazione apparente la sentenza d’appello che, sia pure sinteticamente, riproduca il contenuto della pronuncia di primo grado e dia atto delle doglianze formulate, illustrando le ragioni dell’adesione alla ricostruzione dei giudici di prime cure. Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. riguarda solo l’ambito oggettivo della decisione, non le ragioni di diritto e di fatto a suo sostegno.

Il Fatto

La contribuente, società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata gestore di una palestra, impugnava l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva proceduto a riprese fiscali. L’Ufficio contestava di aver integralmente sterilizzato i ricavi, riconducendoli tutti a proventi da attività istituzionale — euro 1.366.407,00 di ricavi, con euro 245.116,00 di utile — attraverso il formale tesseramento di tutti i partecipanti ai corsi sportivi.

La C.T.P. di Como aveva rigettato il ricorso; la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia aveva respinto il gravame. La contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; l’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente deduceva, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per motivazione apparente, consistente nel mero richiamo della pronuncia di primo grado e nella riproduzione dell’atto difensivo dell’Ufficio. La Corte ha respinto la censura ricordando che l’anomalia motivazionale denunziabile ex art. 132 cod. proc. civ. ricorre solo in presenza di mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e incomprensibile, restando esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza.

Quanto alla motivazione per relationem, la Corte ha ribadito che è legittima la sentenza d’appello che contenga espliciti riferimenti alla pronuncia di primo grado, facendone proprie le argomentazioni in punto di diritto, purché il giudice del gravame fornisca, sia pur sinteticamente, una risposta alle censure formulate dalla parte soccombente. Nel caso di specie la sentenza impugnata riproduce il contenuto della decisione di prime cure, dà atto delle doglianze della contribuente e illustra le argomentazioni giustificative dell’adesione alla ricostruzione dei primi giudici.

Con il secondo motivo si censurava la violazione o falsa applicazione dell’art. 148 del d.P.R. n. 917/1986 e di ulteriori disposizioni, per il disconoscimento della natura di genuina società sportiva dilettantistica. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile: il giudice d’appello ha compiuto un accertamento di fatto a esso riservato, evidenziando l’insufficienza del dato formale dell’iscrizione al CONI. La natura commerciale dell’attività emergeva da un coacervo di elementi — strategie promozionali, forme di pubblicità, convenzioni con operatori commerciali, sconti e offerte, politiche di fidelizzazione, ampia offerta di servizi e abbonamenti, uso del marchio di palestre fitness in franchising — non contestati dalla ricorrente pur avendone l’onere.

La Corte ha richiamato la giurisprudenza nomofilattica secondo cui non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, purché siano rispettate le clausole statutarie che assicurano l’effettività del rapporto associativo (Cass. n. 4315 del 2015). Va invece esclusa dai benefici la compagine sportiva che, gestore di palestra, esiga dagli associati un corrispettivo proporzionale all’attività erogata e li escluda dalle scelte decisive per la vita dell’associazione, equiparandosi così a un imprenditore commerciale (Cass. n. 22578 del 2012).

Quanto agli ulteriori motivi, la Corte ha escluso il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ., precisando che esso attiene all’ambito oggettivo della pronuncia e non alle ragioni di diritto e di fatto poste a sostegno della decisione (Cass. n. 1397 del 1976). Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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