Giudice di rinvio vincolato al principio di diritto anche se muta giurisprudenza (Cass. civ. Sez. V n. 22856 del 07.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione con la pronuncia di annullamento con rinvio vincola il giudice di rinvio, che deve uniformarvisi anche quando, nelle more, sia intervenuto un mutamento della giurisprudenza di legittimità. Ai sensi dell’art. 384, primo comma, cod. proc. civ., la riapertura del giudizio di legittimità non consente di modificare quel principio, salvo che la norma applicata risulti successivamente abrogata, modificata o sostituita per effetto di ius superveniens, comprensivo della legge di interpretazione autentica e della dichiarazione di illegittimità costituzionale. Ne discende che, in tema di IRAP, il giudice del rinvio è tenuto a compiere l’accertamento demandato sulla natura dei compensi erogati a terzi e sulla tipologia delle prestazioni, non potendosi limitare a ritenerli irrilevanti in base a un preteso diverso orientamento.

Il Fatto

Il contribuente, ingegnere esercente attività libero professionale, impugnava il silenzio-rigetto formatosi su due istanze di rimborso IRAP, relative all’anno 2004 e agli anni dal 2005 al 2008, deducendo l’insussistenza del presupposto impositivo per difetto di autonoma organizzazione. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso per mancanza di prova sui compensi erogati a terzi; la Commissione tributaria regionale rigettava il gravame dell’Amministrazione finanziaria, ritenendo che i mezzi impiegati non eccedessero quelli normali e che i compensi a terzi non bastassero a far emergere l’autonoma organizzazione.

La Cassazione, con una prima ordinanza, accoglieva il ricorso erariale e rinviava per nuovo esame. Il giudice del rinvio confermava però il rigetto del gravame. L’Amministrazione finanziaria ha quindi proposto un nuovo ricorso per cassazione, affidato a due motivi, per infedele esecuzione del compito affidato.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è fondato. La Corte ricorda che, quando si censura la sentenza del giudice di rinvio per la dedotta infedele esecuzione dei compiti affidatigli, il sindacato di legittimità si risolve nel controllo dei poteri propri di quel giudice e dell’osservanza dei relativi limiti. In caso di annullamento per violazione di norme di diritto, il giudice di rinvio deve soltanto uniformarsi al principio enunciato, senza poter modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti già acquisiti. Il riferimento è a Cass. n. 8000/2024 e a Cass. n. 2652 del 2018.

Nella precedente pronuncia di annullamento la Corte aveva demandato al giudice del rinvio la necessaria disamina in ordine alla natura dei compensi erogati a terzi e alla tipologia delle prestazioni riferite, in correlazione con il principio secondo cui il requisito dell’autonoma organizzazione può essere desunto dai compensi corrisposti a terzi, purché correlati a prestazioni non occasionali afferenti all’esercizio dell’attività del soggetto passivo d’imposta (Cass. n. 27423 del 2018). Le Sezioni Unite n. 9451 del 2016 hanno del resto affermato che l’impiego non occasionale di lavoro altrui, oltre la soglia del collaboratore con mansioni meramente esecutive, integra il presupposto impositivo, gravando sul contribuente che chiede il rimborso la prova dell’assenza di tali condizioni.

Il giudice del rinvio, invece, ha ritenuto irrilevanti i cospicui e costanti compensi erogati a terzi in ciascun anno in contestazione, senza compiere alcun accertamento sulla loro inerenza e non occasionalità, richiamandosi a un presunto orientamento giurisprudenziale più recente e citando pronunce antecedenti alla cassazione con rinvio.

La Corte ribadisce allora che l’enunciazione del principio di diritto, a norma dell’art. 384, primo comma, cod. proc. civ., vincola il giudice di rinvio anche in presenza di mutamenti della giurisprudenza di legittimità. Neppure la Cassazione, nuovamente investita del ricorso, può modificare quel principio sulla base di un nuovo orientamento, salvo che la norma risulti abrogata, modificata o sostituita per ius superveniens (Cass. n. 27155/2017). Il secondo motivo resta assorbito. La sentenza è cassata con rinvio in diversa composizione.

Nota della Redazione

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