Lavoro subordinato: Ctu rimessa alla discrezionalità del giudice di merito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16318 del 12.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il potere di disporre una consulenza tecnica d’ufficio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, con la conseguenza che la relativa decisione è censurabile per cassazione unicamente ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c., soggiacendo all’ulteriore preclusione della doppia conforme di cui all’art. 348 ter, co. 5, c.p.c. e ora all’art. 360, penult. co., c.p.c.. La questione di violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile in legittimità solo se si alleghi che il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte, o disposte d’ufficio fuori dai limiti legali, o abbia disatteso prove legali, oppure abbia recepito senza apprezzamento critico elementi soggetti a prudente valutazione. Il controllo di legittimità non può tradursi in una diversa lettura delle deposizioni testimoniali, attività riservata al giudice di merito.

Il Fatto

Una lavoratrice aveva prestato attività alle dipendenze di una società dall’01.06.2011 al 30.11.2014, dapprima a tempo pieno e poi con orario ridotto, con mansioni di addetta alla vendita a contatto con la clientela. Deduceva la mancata regolarizzazione del rapporto, lo svolgimento abituale di lavoro domenicale e una retribuzione inferiore ai valori contrattuali; si era dimessa per giustificato motivo.

Adito il Tribunale di Velletri, la domanda era accolta in parte, con condanna della società al pagamento di differenze retributive e inquadramento in un livello contrattuale. La Corte d’Appello di Roma rigettava il gravame della società, che ricorreva per cassazione con due motivi; la lavoratrice rimaneva intimata.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi in punto di livelli e mansioni, nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., con omesso esame e motivazione illogica sull’esatto inquadramento della lavoratrice. Il motivo è inammissibile, perché sollecita una diversa interpretazione delle deposizioni testimoniali, attività riservata al giudice di merito.

La Corte richiama il principio secondo cui la questione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se si alleghi che il giudice di appello abbia fondato la decisione su prove non dedotte, o disposte d’ufficio oltre i limiti legali, o abbia disatteso prove legali, oppure abbia considerato di piena prova elementi soggetti a prudente valutazione (Cass. ord. n. 27000/2016; Cass. ord. n. 1229/2019; Cass. ord. n. 6774/2022). Nessuno di questi vizi risulta dedotto. Il profilo ex art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. è poi precluso dalla doppia conforme.

Il secondo motivo deduceva nullità della sentenza e/o del procedimento per omesso esame della richiesta di consulenza tecnica d’ufficio contabile. Anche tale motivo è inammissibile: il giudizio sulla necessità e utilità di ricorrere alla Ctu appartiene alla discrezionalità del giudice di merito, censurabile solo ex art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. e comunque soggetto alla preclusione della doppia conforme (Cass. n. 25281/2023; Cass. n. 7472/2017; Cass. sez. un. n. 8053/2014).

La censura relativa alla presunta contraddittorietà dei conteggi e al t.f.r. è parimenti inammissibile: la Corte territoriale ha dato atto che il Tribunale aveva solo corretto i conteggi, espungendo i titoli non provati, e sul t.f.r. difetta la soccombenza della ricorrente, priva di legittimazione all’impugnazione. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con integrale conferma della decisione impugnata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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