Recupero somme per inquadramento annullato e art. 2126 cod. civ. (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22093 del 05.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il recupero delle differenze retributive corrisposte per effetto di un inquadramento superiore annullato in autotutela non incontra ostacolo nell’art. 2126 cod. civ. quando difetti la prova dell’effettivo svolgimento delle mansioni superiori, poiché la norma presuppone una prestazione lavorativa di fatto da remunerare. La buona fede dell’accipiens non impedisce la ripetizione dell’indebito ex art. 2033 cod. civ., incidendo essa, sotto il profilo soggettivo, solo sulla restituzione dei frutti e degli interessi. Il recupero attuato mediante trattenuta sulle competenze di fine rapporto è regolato dal regime di lavoro privato, essendo la trasformazione dell’ente lirico in fondazione di diritto privato operante dal 23 maggio 1998 e la ritenuta successiva a tale data.

Il Fatto

Gli eredi di un dipendente di un ente lirico, poi trasformato in fondazione di diritto privato, agivano per la ripetizione delle somme recuperate dall’Ente mediante trattenuta sull’ultima busta paga contenente il T.f.r. e l’indennità di preavviso. Le somme erano state pagate in eccesso al congiunto perché corrisposte per un inquadramento superiore poi annullato in regime di autotutela.

La Corte d’appello di Roma aveva rigettato l’impugnazione, negando la ricorrenza dei presupposti di applicabilità dell’art. 2126 cod. civ. e del principio di tutela della buona fede, dissostandosi dal precedente di legittimità invocato dagli appellanti. La questione approdava così in Cassazione.

La Motivazione della Corte

I due motivi di ricorso, esaminati congiuntamente per stretta connessione, sono ritenuti infondati. La Corte affronta anzitutto il profilo della giurisdizione, ritenendolo irrilevante ai fini in esame: la trasformazione dell’ente lirico in fondazione di diritto privato, disposta retroattivamente dal d.l. 345/2000 convertito in legge n. 6/2001 con decorrenza dal 23 maggio 1998, comporta la devoluzione al giudice ordinario delle controversie insorte dopo tale data. Poiché la deliberazione di annullamento in autotutela risale all’11 luglio 1994 e quella conseguente di recupero all’11 maggio 1998, mentre l’attuazione del recupero mediante trattenuta sulle competenze di fine rapporto è successiva a tale data, la fattispecie è regolata dal regime di lavoro privato.

Nel merito, il provvedimento di autotutela rispetta l’obbligo di motivazione stabilito dall’art. 3, primo comma, legge n. 241/1990, dando espressamente conto dell’assenza ab origine dei presupposti di fatto dell’inquadramento poi revocato. La Corte d’appello ha accertato la totale mancanza, persino priva di offerta di prova, dell’effettivo svolgimento delle mansioni superiori da parte del dipendente, diversamente da quanto avvenuto nel precedente invocato dai ricorrenti.

Non si applica il principio di buona fede: esso connota un atteggiamento soggettivo a fronte di un’obiettiva mancanza di titolo alla corresponsione della maggiore retribuzione. La Corte dà continuità all’indirizzo per cui, in relazione a somme corrisposte a titolo di retribuzione, qualora risulti accertato che l’erogazione è avvenuta sine titulo, la ripetibilità non può essere esclusa ex art. 2033 cod. civ. per la buona fede dell’accipiens, riguardando questa norma, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi.

Infine, non trova applicazione l’art. 2126 cod. civ., norma di chiusura in presenza di un’attività lavorativa prestata di fatto ma in violazione di legge, che per la sua remunerazione presuppone una prestazione lavorativa effettiva. Tale requisito giustifica, in caso di riconoscimento di un livello superiore di professionalità successivamente revocato, l’irripetibilità delle differenze retributive erogate durante il periodo di effettivo servizio nella qualifica superiore; nel caso di specie, però, la corrispondenza al superiore inquadramento è mancata. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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