Giudizio abbreviato riduzione ergastolo solo se richiesto nella vigenza della lex mitior (Cass. pen. Sez. I n. 35009 del 30.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sostituzione in sede esecutiva della pena dell’ergastolo con quella di trenta anni di reclusione, conseguente alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 341 del 2000, presuppone che l’interessato abbia richiesto il giudizio abbreviato durante la vigenza della disciplina intermedia più favorevole recata dalla legge n. 479 del 1999. L’applicazione della lex mitior integra infatti una fattispecie complessa, in cui la richiesta di rito speciale è elemento costitutivo inscindibile. In difetto della richiesta, non si acquista alcun diritto al trattamento sanzionatorio più favorevole e non è configurabile disparità di trattamento rispetto ai condannati che ne abbiano fruito.

Il Fatto

Il condannato, con sentenza irrevocabile della Corte di assise di appello di Napoli, aveva riportato condanna all’ergastolo per omicidio pluriaggravato e reati in materia di armi. Divenuta irrevocabile la condanna, l’interessato aveva chiesto al giudice dell’esecuzione la rideterminazione della pena in trenta anni di reclusione, invocando il principio di legalità convenzionale di cui all’art. 7 CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU nel caso Scoppola c. Italia del 17 settembre 2009, e la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 341 del 2000 resa con la sentenza della Corte costituzionale n. 210 del 2013.

La Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta, rilevando che il condannato, pur potendo accedere al rito abbreviato secondo la disciplina più favorevole anteriore alla norma dichiarata incostituzionale, non aveva formulato alcuna richiesta in tal senso. Avverso l’ordinanza il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha respinto il ricorso richiamando la nota sentenza delle Sezioni Unite n. 18821 del 24/10/2013, dep. 2014, Ercolano, che ha individuato i presupposti per l’applicazione in sede esecutiva dell’art. 7 CEDU a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 341 del 2000. La pena perpetua inflitta in applicazione della norma dichiarata illegittima non può essere eseguita e va sostituita con quella di trenta anni di reclusione, anche se la condanna è divenuta irrevocabile prima della pronuncia del Giudice delle leggi, perché il divieto di eseguire una sanzione contemplata da una norma incostituzionale prevale sull’intangibilità del giudicato.

Il problema di diritto intertemporale, ha precisato la Corte, va risolto coordinando il dato normativo sulla sostituzione di pena con le modalità e i tempi di accesso al rito abbreviato. Richiamando Sez. U n. 34233 del 19/04/2012, Giannone, il Collegio ha ribadito che l’individuazione della pena sostitutiva è condizionata al verificarsi di una fattispecie complessa, integrata dalla commissione dei reati e dalla richiesta di accesso al rito speciale: elementi inscindibilmente connessi, che devono concorrere entrambi perché trovi applicazione la comminatoria punitiva prevista dalla legge in vigore al momento della richiesta.

Ne deriva che l’applicazione della disciplina più favorevole della legge n. 479 del 1999 presuppone che l’interessato abbia chiesto il rito semplificato nel periodo di vigenza della lex mitior intermedia, tra il 2 gennaio e il 23 novembre 2000. Solo in tal caso, infatti, può concretizzarsi il rischio che la lunghezza del processo si traduca in un pregiudizio per l’imputato, esposto a una condanna più severa di quella che poteva legittimamente attendersi al momento della richiesta. La Corte ha richiamato sul punto Sez. I n. 11916 del 21/11/2018, dep. 2019, Montenegro, e la conforme Sez. I n. 4075 del 04/12/2012, dep. 2013, Amato.

Nel caso concreto non ricorre la fattispecie complessa, poiché alcuna richiesta di giudizio abbreviato è stata formulata dall’imputato. Non è pertanto ravvisabile la denunciata disparità di trattamento, perché in ragione della mancata proposizione della richiesta nel periodo di vigenza della lex mitior non è mai stato acquisito nel patrimonio giuridico dell’interessato il diritto a essere giudicato con il rito speciale secondo la disciplina del 1999. Privo di pregio è anche il richiamo alla sentenza della Corte EDU del 04/06/2024, Cotena c. Italia, con cui il ricorso del condannato è stato dichiarato irricevibile perché tardivo. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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