Ricettazione: il possesso di somme ingenti non basta senza pertinenzialità (Cass. pen. Sez. 2 n. 16209 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro preventivo, il fumus del delitto di ricettazione non può essere desunto dalle sole modalità di occultamento di rilevanti somme di denaro o dalla mancanza di redditi lecitamente prodotti, occorrendo elementi ulteriori e significativi della certa provenienza dei beni da un delitto presupposto; è altresì necessario il nesso di pertinenzialità tra la res e l’ipotizzato reato. Il delitto di trasferimento fraudolento di valori è integrato anche quando ha ad oggetto beni non provenienti da delitto, in ragione della finalità preventiva della norma.
Il Fatto
Il Tribunale di Trani, decidendo sull’istanza di riesame proposta da due soggetti avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip, rigettava la richiesta. Il provvedimento riguardava il sequestro di una somma di denaro e di veicoli, ritenuti rispettivamente profitto di ricettazione e oggetto di intestazione fittizia.
Avverso l’ordinanza proponevano ricorso per cassazione entrambi gli indagati, deducendo violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla sussistenza del fumus commissi delicti e al nesso di pertinenzialità.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha premesso che il ricorso avverso le ordinanze in materia di sequestro è ammesso solo per violazione di legge, nozione comprensiva anche dei vizi di motivazione radicali, che rendano l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza e ragionevolezza.
Quanto al ricorso concernente il sequestro della somma di denaro, la Corte lo ha ritenuto fondato. Ha rammentato che il fumus del delitto di ricettazione non può essere desunto, in assenza di elementi ulteriori, dalle sole modalità di occultamento dei beni e dalla mancanza di redditi lecitamente prodotti, richiedendosi la certa provenienza degli stessi da un delitto presupposto. Il Tribunale, invece, aveva fondato il proprio convincimento sul mero possesso della somma, in quanto ingente e priva di giustificazioni, ipotizzando che fosse il profitto di reati commessi in precedenza, così escludendo la configurabilità della ricettazione, che presuppone la provenienza da un delitto cui il soggetto non abbia concorso. Tale percorso argomentativo è stato ritenuto generico, ipotetico e privo di efficacia esplicativa, integrando una motivazione meramente apparente.
Per quanto concerne il ricorso relativo ai veicoli, la Corte lo ha dichiarato inammissibile. Ha ribadito che il trasferimento fraudolento di valori è integrato anche in presenza di beni non provenienti da delitto, essendo finalizzato a evitare manovre dirette a non far figurare la disponibilità di beni da parte di soggetti potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione. Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata aveva dato evidenza, con motivazione compiuta, degli elementi indiziari ritenuti gravi ai fini del fumus del reato di intestazione fittizia, confrontandosi con le deduzioni difensive. Il motivo di ricorso, reiterando le medesime deduzioni, finiva per censurare la persuasività dell’apparato argomentativo, profilo non scrutinabile in sede di legittimità.
In accoglimento del primo ricorso, la Corte ha annullato l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trani; ha invece dichiarato inammissibile il secondo ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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