Residui attivi vetusti e riscossione inefficiente: obblighi di smaltimento e monitoraggio (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 71 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo di legittimità-regolarità della Corte dei conti sui rendiconti degli enti locali, ex art. 1, commi 166 e 167, legge n. 266/2005, accerta irregolarità contabili finalizzate all’adozione di misure correttive. La conservazione di residui attivi ultra-quinquennali è evenienza eccezionale che richiede una verifica non solo sulla sussistenza del titolo, ma anche sull’effettiva riscuotibilità del credito. La persistenza del credito in assenza di concreti realizzi determina una copertura fittizia della spesa, da evitare tramite lo stralcio dal conto del bilancio. L’inosservanza dei parametri di deficitarietà, anche di uno solo, costituisce indice di allarme sulla tenuta dei conti pur non rendendo l’ente strutturalmente deficitario. La contabilizzazione dei contributi a rendicontazione deve seguire il criterio per cui le entrate seguono le spese, con reimputazione all’esercizio di effettiva esigibilità, pena la sovrastima delle risorse.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha esaminato le relazioni dell’Organo di revisione sui rendiconti del Comune di Varese dal 2021 al 2024. L’istruttoria ha evidenziato risultati di amministrazione positivi, ma con una parte disponibile negativa nel 2021 e segnali di criticità nella gestione di cassa e dei residui. I successivi approfondimenti hanno riguardato il ripiano del disavanzo tecnico, la capacità di riscossione, la gestione dei residui attivi e il rispetto degli indicatori di deficitarietà.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preso atto dell’integrale recupero anticipato del disavanzo tecnico nell’esercizio 2022, superiore alla rata annuale programmata. Tuttavia, ha accertato una scarsa efficienza nella riscossione delle entrate proprie in conto residui, con percentuali di realizzo in calo nel triennio 2022-2024, collocando il Comune al di sotto del 25° percentile per capacità di riscossione nella propria fascia demografica. I residui attivi dei Titoli I e III sono cresciuti costantemente, raggiungendo una consistenza pari a quasi la metà del risultato di amministrazione nel 2024. In particolare, i crediti ultra-quinquennali ammontano a oltre 30% del totale per il Titolo I e al 34,69% per il Titolo III, con percentuali di riscossione irrisorie, inferiori al 9% per i tributi e al 6% per le entrate extratributarie.
La Sezione ha evidenziato che la neutralizzazione tramite FCDE non è sufficiente a garantire la tenuta degli equilibri di bilancio. Ha richiamato la giurisprudenza contabile in materia di smaltimento dei residui, sottolineando l’inversione dell’onere probatorio: l’ente deve dimostrare le ragioni della conservazione di poste vetuste, mentre il protrarsi delle procedure esecutive avvalora l’incerta esigibilità. Il Comune è stato invitato a valutare lo stralcio dei crediti senza prospettive di realizzo.
Quanto ai rapporti con la partecipata Alfa s.r.l., la Corte ha riscontrato una significativa corrispondenza tra i residui attivi del Titolo III e i crediti verso la società, scarsamente movimentati. L’attività di riconciliazione delle partite debitorie e creditorie non è stata correttamente adempiuta, come richiesto dall’art. 11, comma 6, lett. j) d.lgs. n. 118/2011, mancando la doppia asseverazione degli organi di revisione. Invitato l’Ente a produrre una relazione dettagliata sullo stato di recupero dei crediti del servizio idrico integrato.
In relazione ai contributi a rendicontazione, la Sezione ha accertato una contabilizzazione distonica rispetto al principio per cui le entrate seguono le spese. L’anticipata imputazione in entrata determina una sovrastima delle risorse, sebbene la corrispondente contabilizzazione della spesa finanziata abbia reso neutrali gli effetti sugli equilibri di bilancio. Infine, è stato rilevato lo sforamento dei parametri di deficitarietà n. 13.1 (esercizi 2023 e 2024) e 13.2 (esercizio 2024), pur non rendendo l’ente strutturalmente deficitario.
Nota della Redazione
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