Improcedibile il giudizio di conto del consegnatario con debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 45 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili destinati all’uso abituale degli uffici, gravato di un mero debito di vigilanza e non di un debito di custodia, non assume la qualifica di agente contabile e non è tenuto alla resa del conto giudiziale. Il debito di custodia presuppone la gestione di un deposito o magazzino alimentato dall’acquisizione di beni in stock; il debito di vigilanza connota la sola sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e la gestione delle scorte operative strettamente funzionali all’ufficio. Ne deriva l’improcedibilità del giudizio di conto, restando fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa e il regime di responsabilità dell’agente amministrativo.
Il Fatto
Il magistrato relatore ha rimesso al Collegio, con relazione di irregolarità, la questione pregiudiziale della procedibilità del conto giudiziale reso da un consegnatario dei beni di un Comune per l’esercizio finanziario 2018. L’agente contabile non si è costituito e non è comparso all’udienza.
Il conto, denominato dallo stesso ente come relativo a beni mobili, immobilizzazioni immateriali e finanziarie per i quali il consegnatario ha incarico di vigilanza e non di custodia, ha posto il problema della sua stessa qualificazione. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità, rimettendosi al Collegio sulle spese.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica attiene alla distinzione tra agente contabile e agente amministrativo e, quindi, all’ambito di applicazione dell’art. 93 del T.U.E.L., che impone la resa del conto al tesoriere e a ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni dell’ente, nonché a chi si ingerisca negli incarichi attribuiti a detti agenti.
Il Collegio muove dall’art. 178 del regio decreto n. 827/1924, che qualifica agenti contabili, tra gli altri, coloro che hanno maneggio di pubblico denaro o sono consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato, e dall’art. 22 dello stesso Regolamento, che impone la consegna degli oggetti mobili mediante inventario. Richiama poi l’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, secondo cui non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza o presso i quali si trovino stampe, registri od altri oggetti di cui debba farsi uso per il servizio dell’ufficio.
Su questa base il Collegio distingue le due figure. Il debito di custodia comporta la gestione di un deposito o magazzino alimentato direttamente dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle articolazioni dell’amministrazione. Il debito di vigilanza connota invece l’azione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, rendendolo competente per la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e per la gestione delle scorte operative di beni assegnati all’ufficio e destinati all’uso immediato.
La Corte precisa il criterio quantitativo e qualitativo: se la giacenza presso i singoli uffici eccede la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’unità, essa non risponde a un’esigenza di funzionamento ma di continuativo rifornimento, configurandosi una vera e propria gestione contabile con debito di custodia, soggetta a conto giudiziale. I beni di consumo giacenti presso gli uffici e costituenti scorte operative strettamente necessarie restano esclusi dalla resa del conto giudiziale, fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa anche ai fini del controllo di gestione.
Il Collegio dichiara di aderire alla consolidata giurisprudenza di questa Corte — Sez. Calabria n. 238/2025, Sez. Piemonte n. 241/2025, Sez. Abruzzo n. 109/2025 — e rileva che nella fattispecie i beni indicati nelle liste-inventario sono in uso agli Uffici e non custoditi in un deposito. Sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione degli stessi in magazzino, in conformità al mod. 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996.
Gravava dunque sul consegnatario un mero obbligo di vigilanza e non di custodia, venendo meno i presupposti normativi per la resa del conto giudiziale. Il giudizio di conto è pertanto dichiarato improcedibile. Resta fermo che l’Amministrazione è tenuta alla resa del conto per i beni soggetti a un rapporto di effettiva custodia. Le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. 174/2016, essendo il giudizio limitato alla risoluzione di mere questioni preliminari.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.