Responsabilità erariale esclusa per il parere del consulente esterno (Corte dei Conti Sez. I App. n. 52 del 06.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per danno erariale, il funzionario che si conformi a un parere scritto di un consulente esterno qualificato, appositamente incaricato dall’ente per assistere il RUP su tutti gli aspetti valutativi di un’operazione di project financing, non incorre in colpa grave. La sussistenza di tale supporto specialistico esclude la rimproverabilità dell’inosservanza dei doveri di servizio, anche quando la norma risulti chiara e precisa, perché l’art. 1, comma 1, l. n. 20/1994, nel testo novellato applicabile ai giudizi in corso, impone di valutare la scusabilità della condotta. Il segretario comunale, per parte sua, non è titolare di poteri gestionali e non può sindacare la convenienza economica delle scelte rimesse alla discrezionalità dei dirigenti di settore.

Il Fatto

La vicenda riguarda le condotte di tre funzionari di un comune umbro in relazione a un’operazione di partenariato pubblico privato per il potenziamento delle strutture natatorie esistenti, con creazione di un parco acquatico, affidata a una cooperativa sportiva già concessionaria dell’impianto coperto. La Procura regionale ha contestato l’affidamento asseritamente illegittimo e irragionevole della progettazione, esecuzione e gestione della nuova struttura, quantificando il danno in poco più di 50.000 euro, ripartito tra il canone di disponibilità corrisposto nel 2020 e la mancata percezione del precedente canone concessorio.

La Sezione territoriale ha respinto la domanda per mancata dimostrazione di un danno certo, concreto ed attuale, ravvisando la congruità del tasso interno di rendimento dichiarato dal privato e l’autonomia strutturale dei due contratti. La Procura ha proposto appello, deducendo l’omessa pronuncia su alcune voci di danno e l’error in iudicando sulla diseconomicità dell’operazione.

La Motivazione della Corte

L’appello è respinto, ma la Sezione d’appello non si limita a confermare la decisione di primo grado. Il Collegio individua una ragione più liquida e assorbente, che precede ogni altra considerazione: il difetto dell’elemento soggettivo in capo ai presunti responsabili.

Il giudice d’appello riconosce, in effetti, che il primo giudice ha equivocato il petitum risarcitorio, determinando una imperfetta corrispondenza tra chiesto e pronunciato sulle partite di danno. Ciò nonostante, nel merito manca il criterio di imputazione del fatto dannoso ai suoi autori. Dagli atti emerge il determinante apporto di un consulente esterno, selezionato per le sue competenze specialistiche e incaricato di assistere il RUP su tutti gli aspetti economico-finanziari e giuridici dell’operazione, stante la constatata assenza di professionalità interne adeguate.

Il professionista ha reso due pareri scritti favorevoli alla scelta del project financing, valutando la documentazione e le risultanze dell’istruttoria comunale, e ha poi supportato il RUP nella redazione della documentazione di gara. Lo studio della proposta progettuale e del P.E.F. fu dunque realizzato sulla base di tali pareri. Tale circostanza esclude una ingiustificabile negligenza dei funzionari, tenuto conto della più restrittiva disciplina della colpa grave contenuta nel novellato art. 1, comma 1, l. n. 20/1994, applicabile ai giudizi in corso, che impone di considerare la scusabilità dell’inosservanza.

Il Collegio esprime poi dubbi sull’antigiuridicità delle condotte. Quanto alla prima partita, non emerge alcuna anticipazione di somme rispetto alla corretta esecuzione delle opere, stante l’unitarietà dell’operazione, che inglobava le piscine esistenti già fruite dall’utenza senza soluzione di continuità. Quanto al superamento del limite del 49% previsto dall’art. 180, comma 6, cod. contr. 2016, le modalità di calcolo suscitano perplessità, perché i costi dell’esproprio non sono stati considerati, essendo stati defalcati dalla stessa Procura quali vantaggi per il Comune.

Quanto al segretario comunale, la responsabilità è esclusa sul piano funzionale: ai sensi degli artt. 97 e 107 T.U.EE.LL., egli svolge compiti di assistenza giuridico-amministrativa, ma non è titolare di poteri gestionali, attribuiti in via esclusiva ai dirigenti di settore. Le contestazioni attengono a valutazioni tecniche ed economiche che egli non aveva il potere né le competenze per sindacare. Analoghe conclusioni valgono per il responsabile del settore cultura, nominato solo dopo i fatti contestati, la cui posizione è ritenuta immune da censure, non avendo concorso alla formazione della convenzione e non potendo promuovere l’annullamento d’ufficio di un provvedimento adottato dal consiglio comunale. Gli appellati, definitivamente assolti, hanno diritto al rimborso delle spese di difesa, con oneri a carico del comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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