Indebito previdenziale da riliquidazione: escluso il legittimo affidamento del pensionato (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 179 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di indebito previdenziale accertato a seguito del conguaglio tra trattamento pensionistico provvisorio e definitivo, il potere dell’amministrazione di procedere al recupero delle somme erogate a titolo provvisorio non è soggetto ai termini procedimentali di settore e trova fondamento nel principio di continuità e doverosità dell’azione amministrativa e nell’autotutela. Il legittimo affidamento del pensionato, idoneo a paralizzare la ripetibilità, non si configura in modo automatico e presuntivo allo spirare del termine per l’adozione del provvedimento definitivo, ma richiede la compresenza di un elemento oggettivo, di un elemento soggettivo di buona fede e di un elemento temporale apprezzabile. Qualora la liquidazione iniziale sia espressamente qualificata come provvisoria e il conguaglio intervenga in un breve arco temporale, l’affidamento non è meritevole di tutela, neppure in assenza di condotta dolosa del percipiente.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un trattamento pensionistico anticipato con decorrenza dal 1º agosto 2021, liquidato in via provvisoria con provvedimento del 26 luglio 2021, conveniva in giudizio l’Inps chiedendo dichiararsi l’inesistenza, l’irripetibilità o l’inesigibilità dell’indebito oggettivo di euro 1.588,67, al netto da restituire euro 1.263,73, preteso con nota del 21 gennaio 2022 e riferito ai ratei percepiti dal 1º agosto 2021 al 28 febbraio 2022.
La pretesa derivava dalla riliquidazione definitiva operata con provvedimento del 22 dicembre 2021, sostitutivo del precedente, a seguito della rettifica del periodo riconosciuto ai fini della ricongiunzione. La ricorrente deduceva l’irripetibilità per motivi reddituali e per buona fede, invocando gli artt. 203 e 204 del d.P.R. n. 1092/1973, nonché la violazione del principio del clare loqui per l’asserita oscurità della quantificazione del debito. L’Inps resisteva chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge integralmente il ricorso. Sul primo motivo, il giudice contabile richiama la giurisprudenza delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale, sent. n. 2/2012/QM, secondo cui il potere di modificare il provvedimento di pensione provvisoria e di recuperare, a conguaglio, le somme indebitamente erogate è radicato nel principio di continuità e doverosità dell’azione amministrativa e nell’autotutela, non essendo l’amministrazione decaduta neppure dopo lo spirare dei termini procedimentali.
Tale potere può essere attenuato dal legittimo affidamento del privato, che consta di tre elementi: uno oggettivo, dato da un vantaggio chiaro e univoco; uno soggettivo, che rende l’affidamento tutelabile solo se radicato nella buona fede e non conseguito con dolo; uno temporale, che consente il consolidarsi dell’affidamento solo ove il vantaggio sia stato percepito per un arco di tempo idoneo a persuadere il beneficiario della sua stabilità.
La Corte precisa che l’affidamento non sorge automaticamente alla scadenza del termine procedimentale previsto dalla legge n. 241 del 1990, ma va individuato attraverso una serie di elementi oggettivi e soggettivi, tra cui il decorso del tempo, la rilevabilità dell’errore secondo l’ordinaria diligenza e il momento in cui l’amministrazione è venuta a conoscenza degli elementi necessari alla liquidazione definitiva.
Nel caso concreto, il giudice esclude la sussistenza di un affidamento meritevole di tutela. La liquidazione iniziale era espressamente qualificata come provvisoria, con conseguente possibilità di una diversa quantificazione, e la riliquidazione definitiva è intervenuta in un termine ben minore rispetto ai tre anni previsti per la conclusione del procedimento. Il provvedimento di riliquidazione era inoltre motivato con riferimento alla diversa determinazione del periodo riconosciuto ai fini della ricongiunzione. Da ciò consegue l’inapplicabilità degli artt. 203 e segg. del d.P.R. n. 1092/1973, che disciplinano la revoca o modifica del provvedimento definitivo.
Quanto al secondo motivo, la Corte ricorda che il giudizio pensionistico contabile non ha ad oggetto la legittimità del provvedimento o i suoi vizi, ma il rapporto previdenziale, con cognizione piena sull’an e sul quantum. I vizi procedimentali non assumono autonoma rilevanza. L’Inps ha comunque allegato, con la memoria del 7 aprile 2026, il dettaglio della posizione assicurativa, consentendo il pieno esercizio del diritto di difesa. Le spese sono integralmente compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.