Giudizio di conto: relazione dell’organo di controllo interno e approvazione del conto (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 241 del 09.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto l’omessa redazione e il mancato deposito della relazione dell’organo di controllo interno prevista dall’art. 139, comma 2, c.g.c. non integrano una condizione di procedibilità dell’esame del conto, a differenza della parificazione, e non sono addebitabili all’agente contabile, bensì all’Amministrazione, che vi è tenuta per legge. L’adempimento resta obbligatorio e la sua omissione è fonte di responsabilità. La relazione costituisce elemento di giudizio per valutare l’attendibilità delle risultanze del conto; in sua carenza il giudice può acquisire aliunde la documentazione necessaria e, se l’esito è positivo, approvare il conto con discarico dell’agente.

Il Fatto

Il Magistrato istruttore ha deferito alla Sezione giurisdizionale regionale il conto giudiziale reso dall’agente contabile, società tesoriere di un ente locale, per la gestione del servizio di tesoreria nel periodo 1 gennaio/30 aprile 2019. All’esito dell’istruttoria il conto risultava compilato secondo lo schema di legge e parificato con le scritture contabili dell’Ente dal responsabile del servizio economico-finanziario.

Il deferimento evidenziava un profilo problematico: non risultava depositata la relazione dell’organo di controllo interno prevista dall’art. 139, comma 2, c.g.c.. Il conto è stato sottoposto all’esame della Sezione ai sensi dell’art. 147, comma 3, lett. d), c.g.c.. All’udienza nessuno è comparso per l’agente; il Pubblico Ministero ha concluso per la dichiarazione di irregolarità del conto proprio per il mancato deposito della relazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che il conto è compilato, sotto il profilo formale e sostanziale, in conformità delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. La gestione, considerata nel suo complesso e tenuto conto della concordanza delle risultanze contabili con le scritture generali dell’Ente, appare regolare, non emergendo irregolarità ostative all’approvazione.

Dal verbale di passaggio di gestione, avvenuto in contraddittorio tra tesoriere uscente e subentrante e in presenza del responsabile del servizio economico-finanziario, risulta operata anche la riconciliazione del fondo di cassa con le risultanze della competente Tesoreria provinciale dello Stato.

Sul mancato deposito della relazione ex art. 139, comma 2, c.g.c., il Collegio osserva che si tratta di un adempimento specifico e diverso dalla parificazione del conto, citando Sez. Sicilia n. 949/21. Questa Sezione ha più volte escluso che tale relazione integri una condizione di procedibilità dell’esame del conto, come invece la parificazione, rimarcandone tuttavia l’obbligatorietà e la correlativa responsabilità in caso di omissione.

In linea con un condiviso orientamento delle Sezioni territoriali, il Collegio ritiene che la relazione costituisca un elemento di giudizio per valutare l’attendibilità delle risultanze del conto (Sez. Veneto n. 77/2024). Con l’ordinanza n. 15/2023 la Sezione ha chiarito che la relazione è resa dall’organo di controllo interno, che deve essere soggetto terzo rispetto all’agente contabile, e che il suo livello di approfondimento dipende dalla tipologia del conto esaminato.

La Corte afferma però un principio ulteriore: la mancata redazione e il mancato deposito della relazione non possono essere addebitati all’agente contabile, bensì all’Amministrazione, tenuta per legge a tale adempimento. Nel caso concreto, data la carenza della relazione, in sede istruttoria si è reso necessario acquisire copiosa documentazione per attestare l’attendibilità delle scritture; all’esito di tale esame è stato possibile pervenire a una valutazione positiva.

Il Collegio pertanto approva il conto, con discarico dell’agente e con l’accertamento delle rimanenze finali onde averne ragione nei conti successivi, demandando agli organi responsabili dell’ente locale il puntuale adempimento degli obblighi di legge per il futuro. Non è luogo a provvedere sulle spese, in assenza di statuizione di condanna.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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