Conto giudiziale improcedibile se omette gli incassi dematerializzati (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 70 del 19.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il maneggio di danaro pubblico, ai sensi dell’art. 93, secondo comma, del d.lgs. n. 267/2000, non si identifica con la materiale detenzione del denaro, ma con la disponibilità dello stesso, quale che sia la modalità di riscossione adottata. L’agente contabile della riscossione deve pertanto rendere il conto giudiziale dell’intera gestione, comprese le entrate acquisite in forma dematerializzata (POS, conto corrente postale, PagoPA e simili). Il conto che descriva soltanto le operazioni effettuate in contanti è improcedibile, perché privo del requisito di sufficienza richiesto per il suo esame. Il conto dichiarato improcedibile deve essere nuovamente compilato e, in caso di mancata nuova compilazione, l’agente è esposto al giudizio per resa di conto ad istanza della procura regionale.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda i conti giudiziali resi dall’agente contabile di un comune, relativi alla riscossione dei diritti sul rilascio delle carte di identità elettroniche per gli esercizi finanziari 2022 e 2023. Entrambi i conti erano stati depositati con indicazione di saldo pari a zero.

La relazione istruttoria rilevava che le gestioni rendicontate non tenevano conto degli importi introitati con modalità diverse dal contante, perché i versamenti relativi al rilascio delle CIE erano effettuati direttamente dagli utenti su conto corrente postale intestato al comune. Secondo il magistrato istruttore i conti difettavano dunque del requisito di sufficienza, con conclusione per la declaratoria di improcedibilità. L’agente contabile, con memoria, segnalava un errore materiale nei documenti contabili, consistenti nell’aver riportato solo gli incassi in contanti, e depositava i modelli con l’indicazione degli importi riscossi e delle modalità di versamento. All’udienza il pubblico ministero concludeva per la regolarità del conto e il discarico dell’agente.

La Motivazione della Corte

La sezione muove dall’art. 93, secondo comma, del d.lgs. n. 267/2000, che configura una ampia fattispecie soggettiva di agente contabile dell’ente locale, individuandola in tutti coloro che, a qualsiasi titolo, abbiano maneggio di danaro pubblico. Il presupposto della giurisdizione contabile non richiede la materiale detenzione delle somme, essendo sufficiente la disponibilità del denaro.

Da tale premessa discende che il conto giudiziale degli agenti della riscossione deve contenere tutte le entrate comunque riscosse. La Corte richiama la propria giurisprudenza in materia di pagamenti tramite sistema PagoPA e tramite bonifico bancario, nonché le pronunce di altre sezioni giurisdizionali, per affermare che l’espressione maneggio di danaro pubblico va intesa nel senso più ampio possibile. Essa comprende tutti i crediti dell’amministrazione che il contabile ha l’obbligo di riscuotere per un medesimo titolo, anche quando la riscossione avvenga tramite subagenti contabili o con modalità differenti dal contante.

La ratio è esplicitata dalla sezione: diversamente opinando, le gestioni dematerializzate del denaro pubblico resterebbero sottratte al necessario giudizio di conto. L’agente deve rendere il conto dell’intera gestione perché, pur in assenza di materiale apprensione, ha la disponibilità delle somme versate e dispone in piena autonomia di ciascuna operazione contabile che, per legge e per provvedimento di nomina, cura dall’inizio alla fine.

Ne deriva l’improcedibilità dei conti che descrivono la gestione solo con riferimento alle operazioni in contanti e non anche a quelle dematerializzate, o che attestano operazioni soltanto in forma dematerializzata. La sezione aggiunge che, ove risulti attestata l’assenza di riscossioni sia in contanti sia con strumenti telematici, con saldo finale pari a zero, si configura una assenza di gestione.

Sul piano delle conseguenze, i conti dichiarati improcedibili devono essere nuovamente compilati dall’agente con esaustiva descrizione dell’intera gestione e presentati all’amministrazione per il controllo e la parifica, perché quest’ultima li depositi presso la sezione giurisdizionale. In caso di mancata nuova compilazione, l’agente è esposto al giudizio per resa di conto ad istanza della procura regionale, ai sensi dell’art. 141 c.g.c. Nulla per le spese ai sensi dell’art. 31, terzo comma, c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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