Conto giudiziale irregolare senza ammanco per carenze nella tenuta delle scritture (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 168 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale che non contiene tutti gli elementi previsti dal modello 21 allegato al d.P.R. n. 194/1996 è irregolare. L’irregolarità formale e la trascuratezza nella tenuta delle scritture contabili, ai sensi dell’art. 194, secondo comma, r.d. n. 827/1924, impediscono il discarico dell’agente contabile. Tuttavia, quando il disallineamento tra riscossioni iscritte e ricevute non genera un ammanco, perché l’importo riscosso è inferiore a quello versato in tesoreria, il conto è dichiarato irregolare senza addebito. La mancanza di ricevute non imputabili ad alcuna gestione esclude, sotto tale profilo, l’irregolarità.
Il Fatto
La vicenda riguarda un conto giudiziale reso da un’agente contabile di un Comune, addetta alla riscossione dei proventi per oneri su impianti termici, per l’esercizio 2016. Il conto discende dalla separata iscrizione a ruolo di gestioni disomogenee comprese in un originario conto cumulativo.
Il magistrato istruttore, con relazione di irregolarità, ha chiesto la dichiarazione di irregolarità per vizi formali, per la non corretta tenuta delle scritture contabili e per la mancanza di alcune ricevute di riscossione. L’agente contabile ha chiesto il discarico. Il pubblico ministero ha concluso per l’irregolarità e per l’addebito relativo alle ricevute mancanti.
La Motivazione della Corte
Il collegio condivide le conclusioni del magistrato designato. Il conto, oltre alle ragioni già indicate nella sentenza n. 59/2023 della stessa Sezione in ordine alla eterogeneità della rappresentazione cumulativa delle gestioni, non contiene tutti gli elementi del modello 21. Le sezioni sugli estremi della riscossione indicano solo gli importi e non i numeri delle ricevute; la sezione sui versamenti in tesoreria riporta i numeri delle reversali ma non le date delle quietanze e i singoli importi.
Sul piano della tenuta delle scritture, la Corte richiama l’art. 194, secondo comma, r.d. n. 827/1924, che vieta il discarico in presenza di irregolarità o trascuratezza nella tenuta delle scritture e nella spedizione o ricevimento del danaro, e l’art. 19 del regolamento sul servizio economale, che impone all’economo di tenere aggiornati i registri occorrenti. Risulta disattesa la prescritta tenuta del giornale di cassa e sussiste un difetto di consequenzialità nella numerazione delle ricevute. L’art. 81, settimo comma, del regolamento di contabilità onera inoltre l’agente dell’aggiornamento dei registri numerati e vidimati.
La Corte prende atto della dichiarazione dell’amministrazione secondo cui le ricevute mancanti non possono essere associate ad alcun conto giudiziale: sotto questo profilo la gestione non può dirsi irregolare. Quanto al disallineamento di 238,00 euro tra riscossioni iscritte e totale delle ricevute, esso non determina ammanco, poiché l’importo riscosso è inferiore a quello effettivamente versato in tesoreria, e i versamenti, pur effettuati da soggetto diverso dall’agente, corrispondono alle somme iscritte nel conto.
Il conto è dunque dichiarato irregolare senza ammanco. Quanto alla richiesta del pubblico ministero di trasmissione del provvedimento all’amministrazione ai sensi dell’art. 21 r.d. n. 1214/1934, la Corte osserva che in materia di conti giudiziali tutte le sentenze vengono comunicate all’amministrazione di appartenenza dell’agente, parte necessaria del giudizio.
Nota della Redazione
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