Giudizio di interpretazione inammissibile se la sentenza è chiara sulla solidarietà (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 34 del 26.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di interpretazione disciplinato dall’art. 211 cod. giust. cont. è ammissibile soltanto quando, ai fini dell’esecuzione, sorga una obiettiva incertezza sul contenuto precettivo della decisione contabile, desumibile dal complesso di motivazione e dispositivo. Il giudizio non può integrare o modificare le statuizioni, né veicolare censure che avrebbero dovuto formare oggetto di impugnazione. Ove la sentenza disponga in modo chiaro la solidarietà tra i condebitori per l’intero importo, con salvezza dell’azione di regresso, non sussiste alcun dubbio interpretativo e trova applicazione il principio in claris non fit interpretatio. Il ricorso volto a ottenere una lettura più favorevole della condanna è pertanto inammissibile.
Il Fatto
Il ricorrente, condannato con una precedente sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria al risarcimento di una somma in favore dell’AGEA, con vincolo di solidarietà verso gli altri condebitori per una condanna complessiva di importo molto superiore, ha promosso istanza di interpretazione della medesima decisione ai sensi dell’art. 211 cod. giust. cont..
L’istante assume che dalla sentenza emergerebbe una solidarietà parziaria: ciascun percettore risponderebbe soltanto del quantum individualmente percepito, in solido con i funzionari, e non dell’intera somma per cui l’AGEA ha emesso le cartelle di pagamento. A sostegno richiama l’atto di citazione introduttivo del giudizio di responsabilità e una pronuncia di appello resa in un separato giudizio revocatorio. La Procura contesta il presupposto dell’incertezza e chiede dichiararsi l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto la fisionomia del giudizio di interpretazione. Esso costituisce un’ipotesi di cognizione eventuale, autonoma rispetto al procedimento esecutivo ma funzionalmente connessa a esso. Il giudice non può integrare né modificare in executivis le statuizioni, ma soltanto chiarirne i contenuti precettivi, così come emergono dal complesso di motivazione e dispositivo.
Il Collegio richiama la disciplina previgente, già contenuta nell’art. 25 R.D. n. 1038/1933 e nell’art. 78 R.D. n. 1214/1934, e la giurisprudenza delle Sezioni riunite, secondo cui l’ammissibilità del giudizio è subordinata alla ricorrenza di una pronuncia definitiva che generi obiettive incertezze, tali da renderne impossibile la corretta esecuzione, senza attingere ulteriori profili di impugnativa. Nel medesimo solco si colloca la giurisprudenza formatasi dopo l’entrata in vigore del codice, per la quale il rimedio non può essere utilizzato per introdurre censure che avrebbero potuto formare oggetto di impugnazione o per avanzare ulteriori domande.
Applicando tali principi, la Sezione osserva che dalla sentenza interpretanda non emergono dubbi sulla portata della solidarietà. La decisione afferma testualmente che gli addebiti sono disposti a titolo di responsabilità principale e in via solidale, ai sensi dell’art. 1, comma 1-quinquies, legge n. 20/1994, fatta salva l’azione di regresso del condebitore adempiente nei confronti degli altri condannati, secondo la disciplina degli artt. 1294 e 1299 cod. civ. La sentenza, non impugnata dal ricorrente e pertanto divenuta definitiva nei suoi confronti, dispone dunque la solidarietà totale per l’intero importo.
Nessun rilievo assumono le pronunce rese nella medesima vicenda ma verso altri convenuti, che non spiegano effetti nei confronti dell’istante, né l’atto di citazione, poiché il giudizio di interpretazione deve attenersi a quanto testualmente disposto dalla sentenza. Eventuali errori della decisione si convertono in motivi di gravame, non in un profilo di incertezza interpretativa. Poiché in claris non fit interpretatio, il ricorso è dichiarato inammissibile, con contumacia dell’AGEA e nessuna statuizione sulle spese.
Nota della Redazione
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