Conto giudiziale parzialmente irregolare senza addebiti per l’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 161 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di parziale irregolarità del conto giudiziale può essere pronunciata anche in assenza di addebiti a carico dell’agente contabile, qualora le violazioni riscontrate abbiano natura esclusivamente formale e non abbiano determinato la nascita di un concreto danno patrimoniale per l’ente pubblico. L’impropria commistione tra la gestione del fondo economale e l’attività di riscossione di proventi, nonché l’intestazione dei mandati di pagamento a soggetto diverso dall’economo, costituiscono irregolarità contabili suscettibili di rilievo officioso, ma non assumono rilievo risarcitorio in assenza di ammanchi. Le integrazioni documentali prodotte in corso di giudizio dall’agente contabile possono sanare i profili di carenza della documentazione giustificativa, con conseguente insussistenza di profili di responsabilità.
Il Fatto
Il magistrato istruttore ha segnalato talune criticità nel conto giudiziale reso dall’economo del Comune di Camerino per l’esercizio finanziario 2022, riguardanti la mancata costituzione formale del fondo economale, l’intestazione dei mandati a un soggetto diverso dall’agente contabile, l’integrazione del fondo disposta d’ufficio, la commistione tra riscossione di entrate e gestione del fondo e la carenza documentale di alcune spese.
L’agente contabile si è costituito in giudizio ammettendo le irregolarità, ma eccependo la buona fede e l’assenza di danni per l’ente, depositando documentazione integrativa. Il Pubblico Ministero ha preso atto delle giustificazioni, osservando l’insussistenza di profili di danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondate e condivisibili le osservazioni del magistrato istruttore in ordine alle irregolarità formali, all’impropria prassi dei rimborsi delle spese di missione e all’anomala commistione tra gestione del fondo economale e riscossione di proventi. Tuttavia, i profili di carenza documentale sono stati superati dalle integrazioni documentali fornite dall’economo con la memoria di costituzione.
Quanto al recupero di eccedenze di buoni pasto per complessivi € 38,48, la Corte ha accertato, anche su conforme rilievo del Pubblico Ministero, che il recupero era stato documentato ed evidenziato nel modello 21 allegato, con conseguente insussistenza di ammanchi.
La Corte ha quindi concluso che le irregolarità riscontrate, pur reali, non hanno determinato l’insorgenza di concreti danni patrimoniali per il Comune di Camerino. Non sussistendo i presupposti per un addebito, la pronuncia si è limitata alla dichiarazione di parziale irregolarità del conto, demandando all’agente e all’Amministrazione l’adozione di misure correttive per il futuro.
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Nota della Redazione
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