Cessazione della materia del contendere per sopravvenuta riliquidazione della pensione (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 145 del 19.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta riliquidazione del trattamento pensionistico, che realizzi integralmente la pretesa dedotta in giudizio, determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del processo. L’istituto, pur non disciplinato dal codice di giustizia contabile né dal codice di procedura civile, trova applicazione per elaborazione giurisprudenziale ove il fatto nuovo sia successivo alla proposizione della domanda e ritualmente acquisito al processo, ovvero concordemente ammesso dalle parti. Le spese di lite possono essere compensate integralmente quando il ritardo nella riliquidazione non sia imputabile all’ente previdenziale, ma alla propedeutica attività amministrativa di altra amministrazione.

Il Fatto

La ricorrente, cessata dal servizio presso il Ministero dell’Istruzione e del merito il 31.08.2021, è titolare di pensione anticipata con sistema misto. A seguito del rinnovo del CCNL 2019-2021, presentava domanda amministrativa di riliquidazione contributiva del trattamento pensionistico e del TFS.

Non essendo stata disposta la riliquidazione, la ricorrente adiva la Corte dei conti chiedendo accertarsi il diritto alla riliquidazione e condannarsi l’INPS al pagamento delle differenze. Nel corso del giudizio le amministrazioni resistenti provvedevano alla riliquidazione con il cedolino di marzo 2025, onde la domanda risultava soddisfatta.

La Motivazione della Corte

La questione centrale riguarda la definizione del giudizio per sopravvenuta soddisfazione della pretesa e il regolamento delle spese. Le parti concordavano sulla sopravvenuta riliquidazione della pensione e sulla satisfattività della stessa rispetto al petitum.

La Corte ricorda che la cessazione della materia del contendere è prevista espressamente solo in alcuni settori (art. 95 d.lgs. n. 175 del 2024 per la giustizia tributaria, art. 34 d.lgs. n. 104 del 2010 per il processo amministrativo). L’istituto, non disciplinato dal codice di giustizia contabile né dal codice di procedura civile, ha trovato piena applicazione davanti alla Corte dei conti e nei giudizi civili per via giurisprudenziale (Cass. civ. n. 7871/2019 e n. 22446/2016).

Esso costituisce autonoma fattispecie di estinzione, diversa dalla rinunzia agli atti, e si verifica per sopravvenuta soddisfazione del diritto esercitato, potendo essere pronunciata in ogni stato e grado, anche d’ufficio, quando il fatto nuovo sia successivo alla proposizione della domanda e ritualmente acquisito al processo, o concordemente ammesso dalle parti.

Nel caso concreto la riliquidazione e il pagamento delle differenze sui ratei arretrati sono ritenuti pienamente satisfattivi, con conseguente venir meno della ragione della controversia e dichiarazione di estinzione del processo. Quanto alle spese, la Corte rileva che il ritardo non è dipeso dall’INPS, ma dalla propedeutica attività amministrativa della ex amministrazione datoriale, nei cui confronti la ricorrente non ha dato prova di avere proposto la previa domanda amministrativa.

Ricevuta la notifica del ricorso (18.10.2024), l’amministrazione scolastica ha inserito le differenze stipendiali con comunicazione all’INPS del 06.11.2024. Da qui la compensazione integrale delle spese di lite; nulla per le spese di giustizia, in forza del principio di gratuità del giudizio pensionistico (art. 10 legge n. 533/1973).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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