Cessazione della materia del contendere e spese per soccombenza virtuale (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 33 del 26.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico davanti alla Corte dei conti, la cessazione della materia del contendere va dichiarata quando la pubblica amministrazione, dopo l’introduzione del ricorso, riconosca integralmente la pretesa del ricorrente con provvedimento successivo, dando evidenza della corresponsione di quanto dovuto. Il soddisfacimento intervenuto in pendenza di giudizio non esclude la soccombenza virtuale dell’ente, poiché l’interesse ad agire del ricorrente sussisteva al momento della domanda e la richiesta era fondata. Conseguentemente, l’ente va condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate secondo i parametri minimi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della bassa complessità, dell’assenza di istruttoria e del comportamento collaborativo, benché tardivo, dell’istituto previdenziale.
Il Fatto
Il ricorrente ha adito la Corte dei conti chiedendo di accertare il proprio diritto alla pensione privilegiata ordinaria di seconda categoria a vita e di condannare l’INPS al pagamento della provvidenza, con decorrenza dal giorno della domanda, oltre arretrati, interessi e rivalutazione. Esponeva di aver già ottenuto il riconoscimento della pensione di ottava categoria e che, a seguito di successiva domanda per aggravamento, il Ministero della Difesa aveva decretato la liquidazione della pensione di seconda categoria dall’01.06.2013.
L’Istituto, pur destinatario della comunicazione ministeriale, non aveva adeguato la pensione. Dopo la diffida, rimasta senza riscontro, il ricorrente si è rivolto al giudice contabile. L’INPS, costituendosi, ha comunicato di aver riesaminato gli atti e di stare procedendo alla quantificazione e liquidazione di quanto spettante, chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che dalla documentazione depositata dall’INPS emerge il riconoscimento integrale del diritto del ricorrente, con evidenza della corresponsione di quanto dovuto nel rateo pensionistico di febbraio 2024, comprensivo degli arretrati. Il difensore del ricorrente, in udienza, ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere. Sussistono dunque i presupposti per la relativa declaratoria.
Il punto centrale riguarda le spese di giudizio. La Corte osserva che la pretesa ha trovato soddisfazione solo con la rideterminazione successiva all’introduzione del ricorso. Pertanto, sussisteva un interesse del ricorrente a veder riconosciuto effettivamente il proprio diritto, nella misura poi applicata, e quindi un interesse ad agire che, unitamente alla fondatezza della richiesta riconosciuta dallo stesso istituto, integra l’ipotesi di soccombenza virtuale dell’ente.
Da ciò deriva la condanna dell’INPS alle spese. Quanto alla quantificazione, la Corte applica i criteri dell’art. 4 D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenendo conto del valore della causa, della complessità bassa, dell’esiguità delle questioni affrontate, della limitata durata della controversia e dell’assenza di istruttoria.
Rileva, inoltre, il comportamento collaborativo dell’INPS che, sebbene solo dopo la citazione in giudizio, ha comunque rivisto in autotutela il provvedimento. Per queste ragioni la Corte fa applicazione dei parametri minimi stabiliti dal predetto decreto per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, liquidando le spese nella misura di € 1.238,00, oltre accessori di legge se dovuti.
La decisione, assunta in composizione monocratica, dichiara cessata la materia del contendere e condanna l’istituto previdenziale al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente.
Nota della Redazione
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