La meritevolezza prevale sul rendimento positivo nel servizio permanente (TAR Liguria n. 721 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione caratteristica dei militari ha natura sintetica, sicché la relativa motivazione è congrua quando il giudizio risulti fondato sui punteggi assegnati alle singole voci della scheda, senza necessità di richiamare i fatti specifici della carriera del valutato. Ciascuna scheda è autonoma e riferita esclusivamente al periodo di competenza, con la conseguenza che la difformità rispetto a valutazioni precedenti è evento fisiologico che non richiede motivazione comparativa rafforzata. Il giudizio di meritevolezza per il passaggio al servizio permanente, ai sensi dell’art. 948 del d.lgs. n. 66/2010, è funzionale a selezionare soggetti che offrano pieno e sicuro affidamento, sicché nel bilanciamento degli interessi prevale l’interesse pubblico alla selezione di personale in possesso di tutti i requisiti. Le carenze di qualità e rendimento accertate nella documentazione caratteristica hanno carattere decisivo e assorbente, anche a prescindere dall’eventuale sanzione disciplinare. In presenza di un provvedimento plurimotivato, è sufficiente che uno solo dei presupposti superi il vaglio giurisdizionale perché l’atto resti legittimo.
Il Fatto
Un carabiniere in ferma volontaria quadriennale, dopo aver conseguito buone valutazioni durante il corso allievi, aveva ottenuto giudizi inferiori alla media nei successivi periodi di assegnazione ai Reparti. A seguito di un procedimento penale per furto in un supermercato, conclusosi con archiviazione per remissione di querela, l’Amministrazione aveva irrogato la sanzione disciplinare della consegna di rigore, ritenuta legittima dal TAR con sentenza non appellata.
Il militare impugnava la scheda valutativa relativa al periodo finale della ferma e, successivamente, la determinazione del Comando Generale dell’Arma che ne disponeva il collocamento in congedo per mancata ammissione al servizio permanente per difetto del requisito della meritevolezza, previsto dall’art. 948 del d.lgs. n. 66/2010.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha riunito i ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva, esaminando preliminarmente l’impugnativa della scheda valutativa. Ha ricordato che, per costante giurisprudenza, la valutazione caratteristica dei militari ha natura sintetica e trova fondamento nella griglia di voci analitiche compilata dall’Amministrazione. Nel caso di specie, la scheda impugnata presentava plurimi giudizi inferiori alla media concernenti aspetto esteriore, vigore fisico, lealtà, capacità di lavorare in gruppo, affidabilità, senso della disciplina e rendimento, dai quali era stata coerente la valutazione complessiva finale.
Il Tribunale ha escluso che il compilatore fosse tenuto a indicare singoli episodi, essendo sufficiente il riferimento a comportamenti significativi delle qualità del militare. Ha inoltre ribadito il principio di autonomia dei giudizi riferiti ai diversi periodi di servizio, per cui la difformità tra una valutazione e la precedente non richiede alcuna motivazione comparativa, né l’eventuale miglioramento di alcune voci nella scheda più recente imponeva la modifica dell’esito complessivo.
Quanto alla determinazione di congedo, la Corte ha ricostruito il quadro normativo degli artt. 948 e 949 del d.lgs. n. 66/2010, evidenziando che la meritevolezza richiede qualità morali, culturali, di buona condotta, attitudini e rendimento attestati dalle note caratteristiche dell’intera ferma. Ha ritenuto legittima la valutazione che aveva considerato preponderanti i periodi con giudizio inferiore alla media, in quanto più lunghi e più recenti rispetto al positivo periodo formativo, coerente con la difficoltà di adattamento alla vita militare e ai compiti operativi.
Il TAR ha qualificato la non meritevolezza come presupposto decisivo e assorbente, capace di sostenere da solo il diniego di passaggio al servizio permanente, anche prescindendo dall’esame dell’incidenza della sanzione disciplinare. Ha applicato il principio per cui, in presenza di un atto fondato su distinte ragioni, ciascuna astrattamente sufficiente, è onere del ricorrente aggredire tutti i pilastri motivazionali; essendo legittimo quello relativo a qualità e rendimento, la censura sulla sanzione è divenuta improcedibile per carenza di interesse.
La Corte ha infine ritenuto inammissibile, e comunque infondata, la doglianza volta a rimettere in discussione la sanzione disciplinare già coperta da giudicato, precisando che la sua valutazione in sede di giudizio di meritevolezza non ne ha mutato la natura in misura espulsiva dalla ferma, ma l’ha legittimamente considerata elemento attestante la mancanza delle qualità richieste per l’accesso alla successiva fase del servizio permanente.
Nota della Redazione
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