Aggiornamento PAI ammesso anche per trasformazioni morfologiche ai sensi dell’art. 24 NdA (TAR Liguria n. 719 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’aggiornamento della perimetrazione delle aree inondabili e della carta degli ambiti normativi, ai sensi dell’art. 15, comma 1, NdA del PAI del fiume Magra, può conseguire non solo alla realizzazione di interventi di sistemazione idraulica ma anche all’acquisizione di nuove conoscenze, studi o indagini di maggior dettaglio. Costituisce tale ipotesi la modifica morfologica di un’area assentita ai sensi dell’art. 24 NdA, diretta a mitigare l’inondabilità mediante il raggiungimento di un’adeguata quota del terreno, purché corredata da uno studio di compatibilità idraulica e realizzata in aree poste ai margini esterni delle aree inondabili. Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche dell’Autorità di bacino non può sostituire il giudizio dell’amministrazione, salvo i casi di illogicità, irragionevolezza o travisamento dei presupposti. L’assenza di allegazioni tecniche di parte idonee a contestare le risultanze istruttorie non consente di rilevare i dedotti vizi di difetto di istruttoria e di motivazione.
Il Fatto
Alcuni esercenti di distribuzione di carburanti, insediati in aree adiacenti, impugnavano il parere favorevole reso dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale su un intervento di trasformazione morfologica di circa mezzo ettaro di terreno in sponda sinistra del fiume Magra, con sopraelevazione del piano di campagna. L’area era stata interessata da opere edilizie abusive della controinteressata, annullate con sentenza del Consiglio di Stato. La modifica contestata determinava la riclassificazione delle aree da pericolosità molto elevata ed elevata a pericolosità relativa, senza la previa rimozione delle opere illegittime. I ricorrenti deducevano la necessità di un preventivo intervento di sistemazione idraulica e lamentavano vizi di istruttoria, violazione delle norme di attuazione del PAI e carenza di partecipazione procedimentale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha escluso l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, ritenendo l’impugnazione infondata nel merito. La questione centrale riguardava l’interpretazione dell’art. 15 NdA, che prevede l’aggiornamento della perimetrazione delle aree inondabili sia su nuove conoscenze e studi di maggior dettaglio sia a seguito di interventi di sistemazione idraulica. Il Collegio ha chiarito che la modifica morfologica, assentita dall’art. 24 NdA, integra uno sviluppo conoscitivo di maggior dettaglio idoneo a legittimare la riperimetrazione, non essendo tale adempimento riservato esclusivamente a più incisive opere idrauliche.
Quanto all’ampiezza dell’intervento, la Corte ha rilevato che i ricorrenti non avevano indicato l’estensione complessiva delle aree inondabili, pari a circa 20 chilometri quadrati, in rapporto alla quale l’incidenza dell’intervento su 0,5 ettari risultava priva dei caratteri massivi e radicali dedotti. Con riguardo alla mancata rimozione delle opere abusive, il progetto contemplava proprio la preventiva rimozione dell’impianto abusivo, privando di fondamento la censura.
Il Tribunale ha, inoltre, escluso la violazione dell’art. 18 NdA, ritenendo l’istruttoria condotta dall’Autorità immune dai vizi denunciati. Quanto alla partecipazione, la modifica operata non integrava una variante sostanziale al piano, sicché le garanzie previste dall’art. 43 NdA erano state rispettate con l’affissione all’Albo Pretorio del parere e degli stralci cartografici. La Corte ha infine ribadito che il sindacato sulla discrezionalità tecnica non può spingersi a sostituire il giudizio dell’amministrazione, se non in presenza di illogicità manifesta o travisamento dei fatti, non dimostrati da allegazioni tecniche di parte.
Nota della Redazione
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