Reperibilità militare e prescrizione quinquennale arretrati rigettata (TAR Lazio n. 9725 del 26.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla corresponsione dell’indennità di reperibilità al personale militare, essendo qualificabile come un quid che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, è soggetto alla prescrizione quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. La configurabilità del servizio di reperibilità come orario di lavoro ai sensi della dir. 2003/88/CE postula una valutazione globale delle circostanze del caso concreto, dalla quale risulti che i vincoli imposti al lavoratore incidono in modo oggettivo e molto significativo sulla facoltà di gestire liberamente il proprio tempo. La disparità di trattamento retributivo rispetto ad altri corpi di polizia non può essere superata dal giudice, trattandosi dell’esito di un accordo sindacale non estensibile sic et simpliciter.

Il Fatto

L’associazione sindacale Unarma e numerosi appartenenti all’Arma dei carabinieri hanno adito il TAR Lazio per ottenere la condanna dell’amministrazione al pagamento degli arretrati dell’indennità di reperibilità, qualificata come giornata lavorativa a tempo pieno. I ricorrenti lamentavano che i turni di reperibilità superassero il limite di cinque per mese previsto dall’art. 32 d.P.R. n. 782/1985 e che il compenso forfettario di € 6,20 per turno fosse irrisorio e discriminatorio rispetto a quanto corrisposto alla Polizia di Stato, che percepiva € 17,50 per turno.

Secondo i ricorrenti, il periodo di reperibilità avrebbe dovuto essere conteggiato come orario di lavoro ai sensi dell’art. 2, punto 1, della dir. 2003/88/CE, in quanto il militare è obbligato a mantenersi rintracciabile e a raggiungere il posto di servizio entro un’ora dalla chiamata, sotto pena di sanzioni disciplinari. In via subordinata, domandavano la corresponsione dell’indennità nella misura riconosciuta alla Polizia di Stato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente accolto l’eccezione di prescrizione sollevata dall’amministrazione, dichiarando prescritte le pretese relative ai periodi anteriori al 31 marzo 2018. L’indennità di reperibilità, infatti, integra un credito periodico soggetto alla prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.

Nel merito, il Tribunale ha richiamato i principi espressi dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, secondo cui l’assimilazione del servizio di reperibilità all’orario di lavoro è possibile solo se i vincoli imposti al lavoratore incidono in modo oggettivo e molto significativo sulla sua libertà di gestione del tempo. Nella specie, la prova di tale incidenza è risultata del tutto carente: nessuno dei ricorrenti ha dimostrato che la frequenza delle chiamate o l’organizzazione dei turni abbia concretamente limitato la propria sfera personale.

Il Collegio ha inoltre valorizzato i dati forniti dall’amministrazione, dai quali emerge che la maggior parte dei ricorrenti non ha mai superato il limite dei cinque turni mensili o lo ha superato in misura contenuta. Solo una parte dei militari ha ecceduto tale soglia, ma in servizio presso comandi con organici inferiori alle sei unità, per i quali la circolare del Comando generale prevede una deroga espressa. Parimenti significativo è il dato secondo cui la quasi totalità dei ricorrenti non è mai stata richiamata in servizio durante i turni di reperibilità.

Quanto alla disparità di trattamento, il TAR ha escluso che la maggiore indennità corrisposta alla Polizia di Stato possa essere estesa agli appartenenti all’Arma, trattandosi dell’esito di un accordo sindacale non applicabile al di fuori del suo ambito negoziale. L’indennità, inoltre, è funzionalmente collegata al limitato pregiudizio subito dal militare in caso di mancato richiamo in servizio, mentre l’eventuale intervento è retribuito a titolo di servizio straordinario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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