Esecuzione del giudicato sulla Carta docente senza discrezionalità amministrativa (TAR Lazio n. 5974 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza ha lo scopo di far conseguire al ricorrente vittorioso gli effetti favorevoli della pronuncia giurisdizionale illegittimamente negati dall’amministrazione con un comportamento omissivo. L’amministrazione è sempre tenuta a eseguire il giudicato e non può sottrarsi a tale obbligo per ragioni di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà pratica, non avendo alcuna discrezionalità quanto all’an e al quando, ma al più una limitata discrezionalità quanto al quomodo. Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, senza che l’amministrazione abbia ottemperato e senza che abbia fornito giustificazioni, integra gli estremi della inottemperanza.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma – Sezione Lavoro e Previdenza la declaratoria del proprio diritto all’accredito sulla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente dell’importo di € 500,00 per l’anno scolastico 2024/25. Nonostante il passaggio in giudicato della sentenza, ritualmente notificata, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alle statuizioni. Il docente proponeva quindi ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a. e ss., chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia, la condanna al pagamento delle penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. e la distrazione delle spese di lite in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso ammissibile, essendo stato ritualmente notificato al Ministero e stante la definitività della pronuncia di cui era chiesta l’esecuzione, e ha affermato la propria competenza territoriale ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a.
Nel merito, la domanda è stata accolta. Il Tribunale ha rilevato che, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il Ministero non aveva eccepito l’avvenuto adempimento né fornito alcuna giustificazione per l’inerzia serbata. Tale comportamento integra gli estremi della inottemperanza, richiamando il Collegio il principio per cui l’amministrazione non può sottrarsi all’obbligo di conformarsi al giudicato per nessuna ragione, neppure di natura economico-finanziaria.
Il Collegio ha quindi ordinato al Ministero di dare esatta esecuzione alla sentenza ottemperanda nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa, assicurando al ricorrente il conseguimento dei diritti riconosciuti e il pagamento delle somme ivi determinate. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, ha nominato sin da ora il Direttore generale preposto alla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, che avrebbe provveduto entro i successivi 60 giorni su richiesta del ricorrente.
Quanto alla domanda di astreintes, il Collegio l’ha rigettata ritenendo non sussistenti allo stato i presupposti, con possibilità di provvedervi in caso di perdurante inottemperanza su apposita istanza della parte ricorrente. Ha infine disposto la trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale del Lazio della Corte dei Conti e all’Organismo Indipendente di Valutazione del Ministero, evidenziando la situazione di criticità determinata dall’inerzia persistente dell’amministrazione, che non adempie all’obbligo di corrispondere il bonus docente e non ottempera ai giudicati, esponendosi al pagamento delle spese nei giudizi che la vedono costantemente soccombente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.