Verifica di anomalia e ribassi sostenibili da accordi di rebates (TAR Lazio n. 5970 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La verifica di anomalia dell’offerta costituisce espressione della discrezionalità tecnica dell’amministrazione ed è sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti. La valutazione di congruità non può essere effettuata tramite un giudizio comparativo con altre offerte, ma va condotta con esclusivo riguardo agli elementi costitutivi dell’offerta e alla capacità dell’impresa di eseguire le prestazioni al prezzo proposto. È legittima l’offerta che, per garantire la propria remuneratività, faccia affidamento su accordi di rebates con i distributori del settore, qualora l’esistenza di tali accordi e la prassi commerciale siano comprovate da documentazione puntuale e la stazione appaltante abbia svolto un’approfondita istruttoria sui giustificativi presentati. La destinazione degli sconti alla commessa oggetto di gara costituisce una scelta aziendale non sindacabile né dalla stazione appaltante né dal giudice, in assenza di serie ragioni per dubitare dell’esistenza dell’accordo e della volontà di coprire parte dei costi con le premialità.

Il Fatto

Una società concorrente ha impugnato l’aggiudicazione del Lotto 4 di una gara Consip per la fornitura di servizi cloud, censurando l’esito positivo del sub-procedimento di verifica di anomalia attivato nei confronti dell’operatore economico risultato aggiudicatario. La ricorrente contestava che l’offerta economica del controinteressato fosse in perdita e non autoconsistente, in quanto basata su ricavi da rebates non considerabili, con conseguente pregiudizio per la libera concorrenza e vizi motivazionali del giudizio di anomalia.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, ritenendoli infondati. Il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui la valutazione di anomalia è tipica espressione della discrezionalità tecnica dell’amministrazione, sottratta al sindacato di legittimità salvo che non sia inficiata da profili di manifesta irragionevolezza o travisamento dei fatti. È preclusa al giudice la possibilità di svolgere un’autonoma verifica sulla sussistenza dell’anomalia, trattandosi di questione riservata all’amministrazione.

Nel caso di specie, la stazione appaltante aveva condotto un’istruttoria approfondita, formulando due richieste di giustificativi, all’esito della quale aveva ritenuto ammissibile la voce di ricavo relativa ai rebates indiretti. L’aggiudicataria aveva documentato la prassi commerciale producendo fatture e note di credito comprovanti gli ulteriori sconti ottenuti dai distributori nell’anno precedente, dimostrando di aver effettivamente beneficiato di tali sconti.

Il TAR ha inoltre rilevato che la questione dell’ammissibilità di offerte formulate facendo leva sui rebates era già stata oggetto di disamina da parte della stessa Sezione e del Consiglio di Stato, dalle cui conclusioni non vi erano motivi per discostarsi. È stato ribadito che la verifica di congruità non può essere effettuata attraverso un giudizio comparativo con altre offerte, essendo possibile che un ribasso sostenibile per un concorrente non lo sia per un altro. La dichiarazione dell’aggiudicataria di destinare gli sconti alla commessa oggetto di gara è stata qualificata come una scelta aziendale non sindacabile, in assenza di dubbi sull’esistenza degli accordi commerciali.

Conseguentemente, il Collegio ha ritenuto infondata anche la presunta violazione delle regole di concorrenza e il richiamo al presunto grave illecito professionale, avendo il concorrente fornito tutte le informazioni necessarie per motivare la propria offerta. Il ricorso è stato pertanto integralmente respinto, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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