Obbligo esecuzione giudicato ordinario e condanna accessoria art 114 cpa (TAR Campania n. 4427 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, l’Amministrazione dello Stato è tenuta a provvedere entro il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Scaduto infruttuosamente tale termine, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione ponendo un termine per l’adempimento e nomina sin d’ora il Commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. È altresì accoglibile la domanda di condanna al pagamento di una somma ulteriore ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., da determinarsi nella misura degli interessi legali sulla somma dovuta in virtù del giudicato, decorrenti dalla notificazione della sentenza di ottemperanza all’Amministrazione e fino all’adempimento spontaneo o alla scadenza del termine concesso per adempiere. In tale giudizio le spese successive al titolo azionato sono dovute solo se funzionali all’introduzione dell’ottemperanza.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, la sentenza n. 4536/2022, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato al pagamento della somma di € 1.698,46, oltre interessi e rivalutazione. Nonostante la notifica in forma esecutiva e la certificazione del passaggio in giudicato, l’Amministrazione era rimasta inadempiente.
La parte interessata ha quindi adito il giudice amministrativo ai sensi dell’art. 112 c.p.a., chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un Commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una somma per ogni violazione o ritardo successivo.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato che, nonostante la notifica della sentenza in forma esecutiva e la certificazione del passaggio in giudicato, il Ministero non aveva contestato l’inadempimento, costituendosi con un mero atto di stile. La mancata contestazione, unita alla documentazione prodotta, ha comprovato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza.
Richiamato l’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, che concede alle Amministrazioni dello Stato il termine di centoventi giorni per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, il Collegio ha ordinato al Ministero di provvedere alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo della sentenza azionata entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia.
Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il TAR ha nominato sin d’ora il Prefetto di Roma quale Commissario ad acta, con facoltà di delega, ponendo il compenso di € 500,00 a carico dell’Amministrazione. Ha poi accolto la domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinando la somma dovuta nella misura degli interessi legali sul totale risultante dal giudicato, con dies a quo dalla notifica della sentenza e dies ad quem all’adempimento o alla scadenza del termine.
Quanto alle spese successive al titolo, il Collegio ha precisato che sono riconoscibili solo quelle funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, non essendo invece dovute le spese di precetto o di procedure esecutive non satisfattive, poiché l’uso di strumenti diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore. Tali spese sono state liquidate in via omnicomprensiva nella condanna alle spese di lite, pari a € 1.000,00, oltre accessori e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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