Giudizio di resa del conto estinto per cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Valle d’Aosta n. 16 del 01.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per la resa del conto, promosso ai sensi dell’art. 141 c.g.c., il deposito dei conti giudiziali nel termine assegnato dal giudice designato fa venire meno l’interesse alla decisione e determina la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio. La definizione avviene con sentenza, ai sensi dell’art. 144 c.g.c., trattandosi della forma più idonea al raggiungimento dello scopo ex art. 38, comma 2, c.g.c.. In tale ipotesi non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

Il Fatto

La Segreteria della Sezione giurisdizionale comunicava alla Procura regionale, ai sensi dell’art. 140 c.g.c., il mancato deposito dei conti giudiziali relativi a più esercizi finanziari da parte degli agenti contabili di un Comune. All’esito degli approfondimenti istruttori, la Procura accertava che, con riguardo alle gestioni del Servizio Economato, alcuni conti erano stati presentati all’amministrazione e solo quelli di due esercizi risultavano parificati, mentre il conto relativo al pagamento delle spese economali di un ulteriore esercizio non risultava depositato presso la segreteria della Sezione.

La Procura promuoveva quindi il giudizio per la resa dei conti ai sensi dell’art. 141 c.g.c.. Con decreto il giudice designato assegnava al responsabile del procedimento un termine per il deposito del conto, corredato delle parificazioni e delle relazioni degli organi di controllo interno. Successivamente la Procura, rappresentando che il Comune aveva provveduto al deposito tramite l’applicazione SiReCo, chiedeva la fissazione dell’udienza camerale per la definizione del giudizio.

La Motivazione della Corte

Il thema decidendum attiene esclusivamente alla verifica dell’avvenuto adempimento dell’obbligo di resa del conto nel termine assegnato dal giudice designato. La Corte rileva che i conti sono stati depositati proprio nei termini concessi con il decreto di fissazione.

Da tale accertamento il giudice monocratico fa discendere la conseguenza processuale: venuto meno l’inadempimento che aveva giustificato l’attivazione del giudizio di resa, il giudizio stesso deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere. La decisione non investe quindi il merito della gestione contabile, ma si esaurisce nella constatazione del sopravvenuto adempimento.

Quanto alla forma del provvedimento, la Corte ritiene che debba essere adottata la sentenza. Il riferimento è al disposto dell’art. 144 c.g.c. e, in ogni caso, alla considerazione che la sentenza costituisce la forma più idonea al raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 38, comma 2, c.g.c.. La scelta non è neutra sul piano delle garanzie, perché la definizione con sentenza assicura una pronuncia formalmente compiuta sulla vicenda processuale.

Infine, in ragione dell’esito del giudizio, il giudice esclude la pronuncia sulle spese, non essendovi luogo a provvedere sul punto. La declaratoria di estinzione chiude così il procedimento, con mandato alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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