Giudizio di rinvio e condizioni di liberazione del fideiussore socio (Cass. civ. Sez. I n. 6908 del 15.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio, instaurato a seguito di cassazione con la quale è stato affermato che la nozione di «far credito» di cui all’art. 1956 cod. civ. non è limitata a specifiche forme di finanziamento ma si estende a tutte le ipotesi in cui il creditore garantito aumenti l’esposizione di rischio corrente del debitore, il giudice del rinvio è chiamato a verificare le ulteriori condizioni richieste dalla norma ai fini della liberazione del fideiussore. L’efficacia del giudicato formatosi sulla sentenza di cassazione si esaurisce nell’affermazione del principio di diritto e non si estende all’accertamento di tali ulteriori condizioni. Non è pertanto preclusivo che la qualità di socio del fideiussore fosse elemento già acquisito al giudizio. Il giudice di appello che, in sede di rinvio, abbia riesaminato nel merito la questione dell’applicabilità dell’art. 1956 cod. civ. non viola i limiti propri del giudizio di rinvio né un inesistente giudicato. Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di rinvio è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ. quando il giudice di merito si sia uniformato agli stabili principi di legittimità.
Il Fatto
Il ricorrente, già escusso come fideiussore di una società debitrice, ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello ha nuovamente respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo. La precedente pronuncia di appello era stata cassata con ordinanza che aveva ritenuto applicabile l’art. 1956 cod. civ. al pagamento di assegni tratti sul conto della società in difetto di provvista.
La Corte d’Appello, in sede di rinvio, ha ribadito il rigetto sull’assunto che la banca non fosse onerata della speciale autorizzazione prescritta dalla norma, poiché il fideiussore rivestiva anche la qualità di socio e legale rappresentante della società debitrice.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo contesta la violazione dei limiti del giudizio di rinvio e la nullità per indebita rinnovazione dello iusdicere su parti coperte da giudicato. La Corte rigetta il mezzo, pur riconoscendo la fondatezza dei principi richiamati, ritenendoli non invocabili nella specie.
Nei precedenti gradi il sindacato si era arrestato sulla soglia dell’applicabilità dell’art. 1956 cod. civ., negandola. Da quella negazione nessuna determinazione preclusiva poteva discendere in ordine alle ulteriori condizioni richieste dalla norma per la liberazione del fideiussore. Una volta cassata la pronuncia sul punto, si è aperto uno spazio di cognizione che non poteva ritenersi precluso dalla circostanza che la qualità di socio fosse già acquisita al giudizio.
L’efficacia del giudicato conseguente alla pronuncia di legittimità si esaurisce nell’affermazione del principio di diritto. L’ulteriore indagine del giudice del rinvio si è sviluppata all’interno del perimetro tracciato dalla sentenza di cassazione, senza violare i limiti di quel giudizio né un inesistente giudicato.
Il secondo motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.: la Corte d’Appello si è uniformata agli stabili principi di legittimità, secondo i quali la mancata richiesta di autorizzazione non configura violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche del debitore principale è comune o può presumersi tale (Cass., Sez. III, n. 20713 del 2023). Parimenti il socio non può giovarsene, avendo la concreta possibilità di conoscere la situazione economica (Cass., Sez. III, n. 16822 del 2024).
Il terzo motivo, relativo all’omesso esame di fatti decisivi, è inammissibile, avendo la sentenza esaminato funditus entrambe le allegazioni. Il quarto motivo è rigettato: in virtù del principio espansivo di cui all’art. 336 cod. proc. civ., la cassazione parziale si estende alla statuizione sulle spese, sicché il giudice di rinvio può rinnovarne totalmente la regolamentazione (Cass., Sez. III, n. 29056 del 2024). Il ricorso è conclusivamente respinto, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
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